F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 21 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 02 marzo 2009. 3) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE MARTIS MASSIMO SEGUITO GARA SORRENTO/JUVE STABIA DEL 9.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 21 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 02 marzo 2009.
3) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE MARTIS MASSIMO SEGUITO GARA SORRENTO/JUVE STABIA DEL 9.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)
La società Sorrento Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. n. 51 dell'11.11.2008, con il quale si squalifica per 2 giornate il calciatore Massimo Demartis "per aver volontariamente colpito un avversario con un calcio all'altezza del ginocchio con il pallone non a distanza di gioco". Nel proprio ricorso, la società Sorrento Calcio ricostruisce l'episodio sanzionato in modo difforme da quanto risulta dal referto arbitrale, negando che i pallone non si trovasse a distanza di gioco e sostenendo la non volontarietà dell'intervento del calciatore; sottolinea inoltre l'accettazione immediata del provvedimento di espulsione da parte del Demartis. Chiede la riduzione della squalifica. La Corte rileva che il provvedimento impugnato deriva limpidamente dal referto arbitrale, ne riferisce esattamente il tenore e ne trae le conseguenze disciplinari previste. Osserva che nel giudizio sportivo non sono ammesse ricostruzioni dei fatti diverse da quelle riportate negli atti di gara, sicché le osservazioni della ricorrente non hanno alcuna rilevanza di fronte al referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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