F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 21 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LE SANZIONI : OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE DEL CAMPIONATO D. BERRETTI E AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SILVESTRO TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA PAGANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 16/TB del 22.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 21 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LE SANZIONI : OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE DEL CAMPIONATO D. BERRETTI E AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SILVESTRO TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA PAGANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 16/TB del 22.10.2008) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16/TB del 22.10.2008 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni: - obbligo di disputare 4 gare effettive a porte chiuse del Campionato D. Berretti e ammenda di € 10.000,00 alla reclamante; - squalifica per 3 gare effettive al signor Bevilacqua Giuseppe; - squalifica per 5 gare effettive al calciatore Silvestro Tommaso. Tale decisione veniva assunta per gli episodi verificatisi al termine della gara Paganese/Vigor Lamezia del 18.10.2008; due persone non identificate, introducendosi nel corridoio antistante gli spogliatoi, colpivano con calci uno degli assistenti arbitrali e rivolgevano frasi minacciosi al direttore di gara. Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.10.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 18.11.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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