• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 26 febbraio 2009.
3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 3938/241PF 07-08/AF/EN DEL 3.4.08 A CARICO DEI SIGNORI: • PICCONE ERMANNO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA F.C. CELANO OLIMPIA S.R.L. • LEONARDI PIETRO, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE TESSERATO PER L’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L., ATTUALE DIRETTORE GENERALE DELL’U.S. UDINESE CALCIO; • TULLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L., E DELLE SOCIETÀ F.C. CELANO OLIMPIA S.R.L. E A.S. CISCO CALCIO ROMA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 102, COMMA 2 NOIF
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.08)
Fatti del procedimento Il Procuratore Federale, con atto in data 24 ottobre 2008, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com Uff. n. 27 del 17 ottobre 2008 e notificata il giorno 20 successivo. Detto provvedimento è stato emesso a seguito di deferimento proposto dal Procuratore Federale a carico di Ermanno Piccone (presidente della società F.C. Celano Olimpia s.r.l.), Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l.), Alessandro Tulli (presidente della soc. A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l.), per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 105, comma 2, N.O.I.F., nonché delle società F.C. Celano Olimpia s.r.l. e A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. – facenti parte dello stesso campionato – per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., con riferimento alla sottoscrizione di due accordi preliminari in data 16 gennaio 2007, aventi ad oggetto i diritti di opzione finalizzati all’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni di due calciatori. In motivazione la Commissione Disciplinare – dopo avere dichiarato che “la scrittura privata in questione, infatti, non può essere considerata come pattuizione economica, avendo la veste e la natura di un vero e proprio contratto con il quale si conviene il trasferimento di due calciatori da una Società ad un’altra previo pagamento di un corrispettivo per acquisire il diritto di opzione al quale dovrà seguire il trasferimento del tesserato e il pagamento della somma pattuita” – ha ritenuto di accogliere l’eccezione proposta dai deferiti, che avevano rilevato la violazione del disposto dell’art. 27, comma 8, C.G.S. previgente (ora trascritto all’art. 32, comma 11, C.G.S.), secondo il quale “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente Federale”. Nel caso di specie - poiché il Presidente della Lega professionisti serie C, con nota del 25 maggio 2007, aveva contestato alle Società Celano e Cisco la invalidità delle scritture private del 16 gennaio 2007, in quanto redatte “in dispregio della normativa vigente” e, quindi, trasmesso alla Procura federale, per quanto di competenza, i predetti documenti - da tale data sarebbero decorsi i termini di cui all’art. 27, comma 8, C.G.S. e, di conseguenza, ad avviso della Commissione Disciplinare “le indagini iniziate nella Stagione Sportiva 2006/07” avrebbero dovuto “concludersi prima dell’inizio della stagione successiva. Non essendosi ciò verificato e non essendo stata richiesta alcuna proroga, il deferimento” doveva “essere dichiarato improcedibile” ed assorbite “le rimanenti questioni sollevate dai deferiti”. Il Procuratore Federale, con l’atto di gravame de quo, ha censurato il provvedimento come innanzi reso per “violazione per erronea e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, C.G.S. vecchio testo trasfuso senza modifiche nell'art. 2, comma 3, C.G.S. vigente in relazione alla mancata conoscenza del Comunicato Ufficiale n. 5 della Corte di Giustizia Federale pubblicato in data 26 luglio 2007”. A tal fine, il ricorrente ha sostenuto che, a seguito di “richiesta di proroga dei termini di alcune indagini in corso - di cui veniva allegato specifico elenco - effettuata dapprima dall'Ufficio Indagini al Presidente Federale ai sensi dell'art. 27, comma 8, C.G.S. vecchio testo in data 28 giugno 2007, prot. n. 3768, poi fatta propria e reiterata dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 32, comma 11, C.G.S. vigente in virtù dell'unificazione dei due uffici” – questa Corte di Giustizia Federale, con Com. Uff. n. 5/07 aveva concesso la richiesta proroga per la “prosecuzione delle indagini ad opera della Procura federale a norma dell'art. 32, comma 11, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ravvisando i motivi di eccezionalità, richiesti dallo stesso comma, sia nella giustificazione addotta dall'Ufficio Indagini, relativa a procedimenti aperti in tempi troppo recenti ovvero particolarmente ampi o complessi, sia nella novità costituita dalla recentissima entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva". Il Procuratore Federale ha aggiunto che, “nel caso di specie, tra le indagini in corso oggetto di richiesta di proroga, effettuata nei termini previsti dalla normativa vigente ovvero in data 28 giugno 2007, era ricompresa l'indagine n. 593 aperta in data 14 giugno 2007 dall'Ufficio Indagini recante ad oggetto: <
>” e, pertanto, non vi era stata “alcuna perenzione del termine previsto in relazione alla conclusione delle indagini”. Dall’omessa valutazione di tale circostanza di fatto – consacrata dal Com. Uff. n. 5/07, costituente “forma di pubblicità legale, di per sé esaustiva, quando prescritta appunto da specifica disposizione normativa, ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes”- era derivato, secondo l’atto di gravame, il denunciato errore della Commissione di prime cure di dichiarare “l'improcedibilità del giudizio con conseguente dichiarazione di non luogo a procedere per i deferiti”, ad onta che non fosse ancora maturato il citato termine di perenzione. A conferma della fondatezza della censura, il Procuratore Federale produceva, “con il ricorso, copia della richiesta di proroga delle indagini relative al procedimento in esame effettuata in data 28 giugno 2007 dal Capo dell'Ufficio Indagini con allegato stralcio dell'elenco dei procedimenti da prorogare, copia della richiesta proroga da parte della Procura Federale del 25 luglio 2007 (prot. 171/pf), copia del C.U. n. 5/CGF pubblicato il 26 luglio 2007 autorizzativo della proroga delle indagini” e, concludeva perché questa Corte di Giustizia Federale: “A) in via principale annulli l'impugnata decisione, stabilendo la validità e la procedibilità del deferimento proposto con la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito; B) in via subordinata, previo annullamento della decisione di I° grado, ove ritenga di poter decidere nel merito, riconosciuto la sussistenza degli addebiti in fatto ed in diritto, accolga il deferimento proposto, riconosca la responsabilità disciplinare dei deferiti e per l'effetto — così come richiesto innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, irroghi a Piccone Fabio, Piccone Ermanno, Leonardi Pietro l'inibizione di mesi sei cadauno ed alle società Cisco Calcio Roma e F.C. Celano Olimpia l'ammenda di €. 10.000 (diecimila) cadauna”. I sigg.ri Ermanno Piccone, Pietro Leonardi ed Alessandro Tulli, nonché la F.C. Celano Olimpia s.r.l. e A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l., con distinte memorie, resistevano al gravame, deducendo tutti sostanzialmente l’ininfluenza e l’irrilevanza della richiesta di proroga delle indagini datata 28 giugno 2007, sia perché non richiamata dalla Procura Federale nel corso del giudizio di primo grado, sia perché accolta con delibera della Corte di Giustizia Federale ex C.U. n. 5/CGF del 25 luglio 2007 e, quindi, successivamente alla conclusione della stagione di riferimento 2006/2007 e concludendo per il rigetto del ricorso. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 4 dicembre 2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Lorenzo Giua – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame –, l’Avv. Paco D’Onofrio per i sigg.ri. Pietro Leonardi ed Alessandro Tulli e la A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l., nonché l’Avv. Eduardo Chiacchio per il sig. Ermanno Piccone e la F.C. Celano Olimpia S.p.A. - che hanno entrambi chiesto il rigetto del gravame, per le ragioni già illustrate nelle rispettive memorie scritte e ribadite in sede di discussione -, si è, quindi, riservata di decidere. Motivi della decisione: Il motivo di gravame proposto dalla Procura Federale, relativo all’affermazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha censurato il deferimento in oggetto per la violazione del disposto dell’art. 27, comma 8, C.G.S. previgente (ora trascritto all’art. 32, comma 11, C.G.S.), è fondato. Infatti, come risulta testualmente dal Com. Uff. n. 5 del 26 luglio 2007, la Sezione Consultiva di questa Corte di Giustizia Federale ha dato atto che “in data 17 luglio 2007, il Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, trasmetteva, per competenza, alla Corte di Giustizia Federale la richiesta di proroga di alcune indagini in corso, di cui veniva allegato uno specifico elenco, posta in essere in data 28 giugno 2007, prot. n. 3768, dal Capo dell’Ufficio Indagini e ricevuta dalla Presidenza Federale in data 4 luglio 2007, con prot. n. 28. L’istanza proposta dal Capo dell’Ufficio Indagini si era resa necessaria, in quanto il dettato dell’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale, in data 21 giugno 2007 ed entrato in vigore il 1° luglio 2007, recita <>; unica eccezione a tale regola è costituita dall’ultima parte dello stesso comma 11, che prevede il potere per la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione dell’indagine. Successivamente in data 25 luglio 2007 la Procura Federale, che in virtù del coordinato disposto dell’art. art. 34, comma 15, dello Statuto, dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della disposizione XI delle Norme Transitorie e Finali dello Statuto della F.I.G.C., a far data dal 1 luglio 2007, è subentrata in tutte le competenze precedentemente svolte dall’Ufficio Indagini, ha reiterato l’istanza di proroga precedentemente formulata dall’Ufficio Indagini, facendola propria”. Sulla scorta di tali accertamenti, la Corte di Giustizia Federale, in data 25 luglio 2007, in sede consultiva, ha espresso “parere favorevole alla prosecuzione delle indagini ad opera della Procura Federale a norma dell’art. 32, comma 11, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ravvisando i motivi di eccezionalità, richiesti dallo stesso comma, sia nella giustificazione addotta dall’Ufficio Indagini, relativa a procedimenti aperti in tempi troppo recenti ovvero particolarmente ampi o complessi, sia nella novità costituita dalla recentissima entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva”. Tale provvedimento è definitivo ed inoppugnabile, atteso che – come correttamente sottolineato dal Procuratore Federale – la sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 5/2007, forma di pubblicità legale, comporta una presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes. Peraltro, detto provvedimento, adottato dalla propria Sezione Consultiva, e la documentazione allegata all’istanza di proroga sono pienamente noti a questa Corte di Giustizia, che, quindi, non può condividere le tesi dei resistenti circa l’ininfluenza e l’irrilevanza della richiesta di proroga delle indagini, anche per il procedimento in esame, datata 28 giugno 2007. Inoltre, la Procura Federale ha prodotto – ad abundantiam – in questa sede ai sensi dell’ultima parte del 3° comma dell’art. 37 del C.G.S., dandone comunicazione alle controparti, “copia della richiesta di proroga delle indagini relative al procedimento in esame effettuata in data 28 giugno 2007 dal Capo dell’Ufficio Indagini con allegato stralcio dell’elenco dei procedimenti da prorogare, copia della richiesta di proroga da parte della Ptocura Federale del 25 luglio 2007 (prot. 171/pf), copia del C.U. n. 5/CGF pubblicato il 26 luglio 2007 autorizzativo della proroga delle indagini”. Né ha valore il rilievo che la predetta Sezione Consultiva ha adoperato, nel provvedimento reso, la locuzione “parere favorevole” alla prosecuzione delle indagini – in luogo della formula “autorizza” o “concede la proroga richiesta” -, in virtù del noto principio secondo il quale l'interpretazione di un provvedimento deve essere funzionale alla sua vera natura, dovendo essere finalizzata a salvaguardare il legittimo scopo per il quale può essere adottato ed essere tale da attribuire ad esso un significato secundum legem (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2008, n. 565 e Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2007, n. 1602). Nel caso di specie, quindi, il provvedimento de quo deve essere interpretato quale risposta positiva alla richiesta proroga – fino alla successiva stagione sportiva 2007/2008 - anche del procedimento in esame. Dalle considerazioni innanzi esposte deriva che l’eccezione, concordemente proposta dai resistenti, di prescrizione dell’azione disciplinare de qua non è fondata, essendo stata tempestivamente promossa entro il termine prorogato dalla Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale. Il gravame, come innanzi proposto, dalla Procura Federale, quindi, va accolto. P.Q.M. La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata rimettendo gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
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e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 26 febbraio 2009.
3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 3938/241PF 07-08/AF/EN DEL 3.4.08 A CARICO DEI SIGNORI: • PICCONE ERMANNO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA F.C. CELANO OLIMPIA S.R.L. • LEONARDI PIETRO, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE TESSERATO PER L’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L., ATTUALE DIRETTORE GENERALE DELL’U.S. UDINESE CALCIO; • TULLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L., E DELLE SOCIETÀ F.C. CELANO OLIMPIA S.R.L. E A.S. CISCO CALCIO ROMA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 102, COMMA 2 NOIF
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.08)"