F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 17 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 112 DEL 9.4.2008 – DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – III SEZIONE GIUDICANTE – COM. UFF. N. 163/CGF DEL 18.4.2008) Il nominato in oggetto ha proposto ricorso per revisione, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., contro la

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 17 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 112 DEL 9.4.2008 - DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – III SEZIONE GIUDICANTE – COM. UFF. N. 163/CGF DEL 18.4.2008) Il nominato in oggetto ha proposto ricorso per revisione, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., contro la decisione n. 112 del 9.4.2008, con la quale il Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha comminato al ricorrente medesimo la squalifica per 8 gare, ai sensi art. 3, comma 2, C.G.S., nella sua qualità di capitano della squadra, “per aver al termine della gara un proprio compagno di squadra non individuato, sferrato un violento calcio contro il Direttore di gara che veniva attinto alla regione sacrale producendo al medesimo sensazione dolorifica”. La partita il cui fatto si sarebbe verificato è quella Castrovillari/Libertas Acate, disputatasi in data 6.4.2008. Il ricorrente al fine di ottenere la revisione della decisione adottata, deduce che è venuta meno la responsabilità oggettiva del capitano della squadra, in relazione agli atti violenti commessi nei confronti dell’arbitro da un proprio compagno di squadra non individuato, poiché era venuto in ossesso di un nuovo elemento di prova, costituito dal filmato della partita ad opera di una emittente locale. Deduce, altresì, che è venuto a conoscenza recentemente del filmato, che dimostra come l’autore dell’atto incriminato sia il giocatore Rocco Corbino, che con dichiarazione resa in data 11.4.2008 si era già assunto la piena responsabilità di quanto accaduto sul campo. Pertanto, sulla base di questi due elementi di prova, ha chiesto la revisione della decisione. La motivazione della decisione è stata pubblicata il 14.7.2008. La difesa ha presentato memoria integrativa in data 16.7.2008. Il ricorso proposto va correttamente qualificato come ricorso di revocazione e non di revisione, stante che esso si fonda su due motivi tipici di quel tipo di gravame, ossia il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre e l’errore di fatto risultante dagli atti de causa. Tant’è che l’art. 39 comma 1 lett. c) ed e) C.G.S. contempla proprio tali ipotesi, mutuate dall’art. 395 del Codice di Procedura Civile. Il ricorrente deduce che, successivamente alla decisione, è venuto in possesso di un documento filmato da cui si può escludere che egli sia stato l’autore del fatto incriminato e che il giudice di ultimo grado non ha tenuto conto della circostanza decisiva , risultante dagli atti, che egli al momento del fatto era stato espulso dalla gara e quindi, non ricoprendo più la qualifica di capitano, non poteva essere gravato da responsabilità oggettiva. La Sezione ritiene che il ricorso sia ammissibile e anche fondato. Infatti, agli atti in possesso della Sezione che ha emesso la decisione ora impugnata, risulta in maniera incontrovertibile che il ricorrente era stato espulso al 45° del primo tempo per proteste, mentre il fatto incriminato era accaduto al termine della gara, come riferisce l’arbitro nel proprio referto. Pertanto, va da se che il ricorrente non poteva essere destinatario della sanzione irrogatagli, neppure a titolo di responsabilità oggettiva, non rivestendo al momento del fatto la qualifica di capitano della squadra. L’accoglimento del profilo rescindente del ricorso proposto comporta la necessità dell’esame del merito della controversia. La Sezione osserva che la dichiarazione del calciatore Rocco Corbino, in data 11.4.2008, il quale afferma di essere responsabile ”di avere sferrato un calcio all’arbitro all’altezza della regione sacrale”, costituisce prova più che sufficiente per poter affermare la responsabilità del medesimo, con la conseguente irrogazione della congrua pena di otto giornate di squalifica. In conclusione, il ricorso va totalmente accolto e per l’effetto, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, va irrogata all’atleta Rocco Corbino la pena di otto giornate di squalifica. Viene ordinata la restituzione al ricorrente della tassa per il reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile ed accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge al calciatore Corbino Rocco la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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