F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 17 dicembre 2008 1) RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 10, LETT. C), STATUTO F.I.G.C. IN ORDINE AL SEGUENTE QUESITO: “SE LA NON INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI ENTRO PREFISSATI LIMITI NUMERICI, PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, POSSA INTEGRARE UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALL’ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI”.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 17 dicembre 2008 1) RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 10, LETT. C), STATUTO F.I.G.C. IN ORDINE AL SEGUENTE QUESITO: “SE LA NON INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI ENTRO PREFISSATI LIMITI NUMERICI, PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, POSSA INTEGRARE UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALL’ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI”. La questione su cui si chiede il parere di questa Corte di Giustizia Federale riguarda essenzialmente l’interrogativo se la deliberazione del Consiglio Federale del 1 dicembre 2008 n.118/CF, con cui si prevede che «in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2009/10, determinatasi all’esito delle procedure di ammissione al relativo campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico inferiore alle 20 squadre», debba qualificarsi come modificazione dell’ordinamento dei campionati ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, lett. d) Statuto federale. Con la conseguenza, in caso di risposta affermativa che la suddetta delibera avrebbe dovuto essere adottata con le procedure e secondo le maggioranze previste da tali disposizioni. Per rispondere al quesito sono necessarie due osservazioni preliminari: 1. in primo luogo, che tale delibera non modifica di per sé direttamente il numero delle squadre costituente l’organico del campionato in questione, bensì solo indirettamente; nel senso che incide sul meccanismo dei «ripescaggi» e solo tramite esso, in via eventuale, su tale numero; 2. in secondo luogo, che tale delibera espressamente vuole riferirsi ad un periodo di tempo limitato, quello riguardante l’anno sportivo 2009/10, riservando a successive decisioni eventuali modifiche definitive dell’ordinamento dei campionati. La questione diviene allora se, fermo restando che per «modificazione dell’ordinamento» deve intendersi in via generale quella che incide sul numero delle squadre che compone l’organico del campionato, in tale nozione debba ricomprendersi anche l’ipotesi nella quale tale incidenza è soltanto indiretta ed esclusivamente provvisoria. Si può allora osservare in proposito che l’art. 49 delle N.O.I.F., nel definire l’ordinamento dei campionati, si limita da un lato a determinare il numero delle squadre a ciascuno partecipanti e dall’altro, ai fini della loro individuazione, il meccanismo delle promozioni/retrocessioni; non disciplina invece l’altro meccanismo dei ripescaggi. Il che, già da un punto di vista formale, potrebbe convincere nel senso che con quest’ultimo si tratta non tanto di quell’ordinamento, quanto di una sorta di potere, per alcuni aspetti discrezionale, di procedere all’integrazione di quel numero qualora il meccanismo ordinario si riveli in concreto non utilizzabile per mancanza dei requisiti di ammissione. Del resto, da un punto di vista teorico, si potrebbe anche verificare l’eventualità che, non rinvenendosi di fatto squadre dotate dei requisiti di ammissione, il numero di squadre iscrivibili al campionato si riveli inferiore a quello previsto. Vi è anche da osservare in proposito che la delibera in questione di per sé non implica una modifica di tale numero, ma solo nell’eventualità che alcune delle squadre aventi titolo sportivo per l’iscrizione al campionati risulti priva dei requisiti di ammissione. Una modifica quindi non risultante a priori per effetto della delibera, ma solo a posteriori e quale conseguenza di circostanze di per sé estranee alla medesima. In tal senso depone anche la circostanza, sopra segnalata, per cui espressamente la deliberazione in questione riguarda soltanto l’anno sportivo 2009/10. Ne risulta, infatti, una sua caratterizzazione in termini solo provvisori e temporanei: con la conseguenza, rilevante anche da un punto di vista formale e della competenza, che non assume il significato proprio di una «modifica dell’ordinamento». Deve ritenersi cioè che tale significato riguardi, come fatto evidente dal tenore letterale della disposizione, modifiche appunto ordinamentali, non quindi soltanto contingenti, ma che incidono oggettivamente sulla disciplina dei campionati. S’intende dire cioè che diversa è la situazione in cui l’ordinamento, nel senso di disciplina stabile, viene in quanto tale modificato, e quella in cui s’incide invece, su un piano di provvisorietà, solo su specifici atti, quelli concernenti il «ripescaggio», i quali esclusivamente in via eventuale possono poi incidere sulla concreta attuazione in circostanze temporalmente delimitate dell’ordinamento medesimo. Oggetto della delibera non è in definitiva l’ordinamento dei campionati in quanto tale, bensì una sorta di autolimitazione del potere del Consiglio Federale di procedere al «ripescaggio». Deve osservarsi del resto che anche in altre circostanze si è nel passato proceduto nello stesso senso, per esempio quando si è invece incrementato in tal modo il numero delle squadre partecipanti ad un singolo campionato. Mentre la circostanza che ciò sia dipeso da motivi di opportunità contingenti non solo non smentisce quanto qui evidenziato, ma in certo modo lo conferma: nel senso cioè che non si tratta di una formale modifica dell’ordinamento dei campionati, bensì dell’esercizio contingente di un potere del Consiglio Federale. Pare chiaro d’altra parte che, così impostata la questione, esula da una valutazione di legittimità accertare se nel caso concreto i motivi di opportunità alla base della decisione in questione siano oppure no condivisibili.
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