F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 23 dicembre 2008 1)RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 72 N.O.I.F. In data 21.10.2008 perveniva richiesta di parere da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile, fatta propria dal Presidente della L.N.D. che formalmente lo inoltrava alla Corte di Giustizia Federale, in ordine all’interpretazione dell’art. 72 N.O.I.F. rubricato “Tenuta di gioco dei calciatori”
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 23 dicembre 2008
1)RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI
INTERPRETAZIONE DELL’ART. 72 N.O.I.F.
In data 21.10.2008 perveniva richiesta di parere da parte del Presidente della Divisione
Calcio Femminile, fatta propria dal Presidente della L.N.D. che formalmente lo inoltrava alla Corte
di Giustizia Federale, in ordine all’interpretazione dell’art. 72 N.O.I.F. rubricato “Tenuta di gioco
dei calciatori” il quale recita testualmente:
“1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la
seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal
n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello
della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra
compete
cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o
confessionale. E’ consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della
natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei
competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle
gare organizzate dalla L.N.D. e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più
di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. E’ altresì
consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della
maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere
destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività
dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
4.bis. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare
esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure
regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara,
comporterà l’applicazione dell’ammenda.
5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B,
Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione
sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere
personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale
Professionisti detta le relative disposizioni applicative.
6. Limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Professionisti serie C è consentito, in
aggiunta ai marchi già previsti un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una
manica della maglia indossata da ogni calciatore”.
L’istanza origina dalla delibera dell’Organo di disciplina pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del
10.9.2008 ove il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sanzionava calciatrici e
dirigenti rispettivamente, per aver, le prime, violato l’obbligo di indossare la maglia con
numerazione progressiva ai sensi dell’art. 72 comma 1 N.O.I.F., gli altri, per aver redatto una
distinta ufficiale di gara in violazione dell’art. 72 comma 1 N.O.I.F..
La questione in esame veniva, come sopra anticipato, esposta nei suoi termini dal Presidente
della Divisione Calcio Femminile la quale rappresentava in via di fatto che, “per consuetudine,
nella compilazione delle distinte di gioco che vengono consegnate ai direttori di gara e quindi alle
atlete che scendono in campo da parte delle società disputanti calcio femminile, è stata sempre
quella di individuare nel n. 12 il portiere cd di riserva e, pertanto, in assenza per vari motivi della
calciatrice volgente tale ruolo, ha sempre portato le società a barrare tale casella e a portare in
panchina a seguire, atlete indossanti le maglie dal n. 13 in poi”.
Tanto premesso, la Sezione Consultiva ritiene preliminare e dirimente osservare come il
plesso normativo di riferimento in punto di legittimazione attiva, individua espressamente all’art. 34
comma 10 lett. c) Statuto federale nel solo Presidente federale il soggetto deputato a devolvere
questioni interpretative di norme statutarie e/o federali alla Corte di Giustizia Federale.
Peraltro, pur a voler prescindere dalla disposizione contenuta nella prima parte della norma
sopra richiamata, norma da ritenersi insuperabile, il prosieguo della stessa pone un ulteriore
preclusione all’ammissibilità della questione così come devoluta, allorché precisa che le richieste
interpretative non debbono essere all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già
giudicate.
Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente, che la richiesta interpretativa oltre ad
essere stata introdotta da soggetto non legittimato (Presidente L.N.D.), sia già stata oggetto di
provvedimento da parte di Organi disciplinari e, pertanto, inammissibile sotto tali profili ex art. 34
comma 10 lett. c) Statuto federale.
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