F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’U.S. CADELBOSCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADELBOSCHESE/BETTOLA SPES DEL 24.9.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009.
2) RICORSO DELL’U.S. CADELBOSCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADELBOSCHESE/BETTOLA SPES DEL 24.9.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2008)
La società U.S. Cadelboschese ha proposto ricorso contro la decisione indicata in epigrafe, adottata dalla Commissione Disciplinare, con la quale veniva respinto il reclamo proposto in data 16.10.2008, confermandosi così il provvedimento disciplinare di perdita della gara per 0-3, in quanto la società ricorrente, in violazione degli articoli 34 bis N.O.I.F. e 17, comma 5, lett. c) C.G.S., “ in base alle sostituzioni fatte era venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio, e per tutta la durata della gara, nr. 1 giovane calciatore in relazione alla seguente fascia di età: 1.1. 1990”. Preliminarmente la Sezione rileva che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, contenuto nel Com. Uff. n. 14 del 15.10.2008, è stato già oggetto di reclamo presso la Commissione Disciplinare Emilia-Romagna, che, con decisione del 19.11.2008, ha rigettato il reclamo medesimo. Pertanto il ricorso presentato dinanzi alla Sezione si configura come un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cadelboschese di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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