F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON; SQUALIFICA FINO ALL’1.3.2009 AL CALCIATORE MERLIM DA SILVA ALEX RODRIGO; SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOSTA GOMES RAFAEL; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELEM THIAGO, INFLITTE SEGUITO GARA MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 22.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 15 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON; SQUALIFICA FINO ALL’1.3.2009 AL CALCIATORE MERLIM DA SILVA ALEX RODRIGO; SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOSTA GOMES RAFAEL; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELEM THIAGO, INFLITTE SEGUITO GARA MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 22.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008 ha inflitto alla società A.S.D. Augusta F.C. le sanzioni: - ammenda di € 750,00 alla reclamante; - squalifica per 3 gare effettive al signor Gomez Vaz Milton; - squalifica fino all’1.3.2009 al calciatore Merlim Da Silva Alex Rodrigo; - squalifica per 7 gare effettive al calciatore Tosta Gomes Rafael; - squalifica per 4 gare effettive al calciatore Belem Thiago. Tale decisione veniva assunta per gli episodi avvenuti durante lo svolgimento della gara Marca Trevigiana Calcio a 5/Augusta F.C. del 22.11.2008, in particolare alcuni calciatori della società sopra citata aggredivano in rapida successione un calciatore della squadra avversaria tanto da costringerlo a ricorrere a cure mediche. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Augusta F.C. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.11.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 12.1.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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