F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 17 maggio 1988– pubbl. su www.figc.it Interpretazione della norma contenuta nell’art. 99 punto 3) delle norme organizzative interne della F.I.G.C.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 17 maggio 1988– pubbl. su www.figc.it
Interpretazione della norma contenuta nell'art. 99 punto 3) delle norme organizzative interne
della F.I.G.C.
A1 quesito posto nella lettera dal Segretario Generale n.5.396 del 15.4.1988, la Corte così risponde :
- il prodotto del parametro base per il coefficiente è maggiorato del 5% per ogni intera stagione
sportiva, così come testualmente prevede l'art. 99 comma 3) N.O.I.F. La stagione sportiva federale,
secondo l'art. 47 comma 1) N.O.I.F., va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Il periodo non può quindi riferirsi anche a tesseramenti avvenuti in altro modo nel corso della
stagione sportiva.