F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 giugno 1988– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO ALLA CORTE FEDERALE DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. BORRELLO TITO,PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANO A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 R.D.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 giugno 1988– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO ALLA CORTE FEDERALE DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. BORRELLO TITO,PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANO A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 R.D. Con atto del 27.5.1988, il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. BORRELLO Tito, Presidente della Commissione Disciplinare Toscana dell'A.I.A., per rispondere di violazione dall'art. 1 del Regolamento di Disciplina per avere: a) assunto, di fatto, il patrocinio legale per conto dell'arbitro MANARI Antonio nella vertenza extra giudiziale tra il Manari Antonio ed il calciatore PAOLI Giulio, avente per oggetto i1 risarcimento dei danni che il PAOLI avrebbe dovuto corrispondere all'arbitro, a seguito di quanto accaduto nella gara Capoliveri/Ponte a Cappiano del 18.10.1987 e ciò benchè, esso BORRELLO, ricoprisse una carica federale; b) esercitato pressioni sul PAOLI per indurlo a corrispondere all'arbitro una somma congrua, affermando che "... se la F.I.G.C. avesse saputo che il risarcimento di soli due milioni si sarebbe risentita perchè la somma era del tutto insufficiente ... (come attestato dal brig. dei CC. FIORENTINO Mauro, presente alla trattativa di Siena il 6.11.1987). La Corte Federale, udito 1'Avv. Tito BORRELLO nonchè il suo Patrocinatore Avv. Giacinto Zoli, proscioglie 1'avv. Tito BORRELLO dal primo addebito in quanto il fatto che gli è stato contestato non consiste nell'assistenza di una parte in un procedimento dinanzi agli Organi della giustizia sportiva, ma ne_ l'assistenza extra-giudiziale ad una parte in una trattativa di ordine patrimoniale relativa al danno arrecato all'arbitro per l'aggressione subita da parte del calciatore PAOLI; lo proscioglie anche dal secondo addebito in quanto la frase addebitatagli è poco verosimile nella sua formulazione e di assai dubbio significato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it