F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANZA ALFONSO, PRESIDENTE OEL COMITATO REGIONALE LUCANO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
DANZA ALFONSO, PRESIDENTE OEL COMITATO REGIONALE LUCANO DEL
SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Con atto datato 27 giugno 1989, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Danza
Alfonso, Presidente del Comitato Regionale Lucano del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, per rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere
tenuto, in Castellammare di Stabia il 23.3.1989, durante l'effettuazione della gara tra le
rappresentative "allievi" dei Comitati Regionali di Lucania e Lombardia nell'ambito della Coppa
Nazionale Primavera, una condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della
rettitudine sportiva, ed in particolare per avere pubblicamente ingiuriato l'arbitro della gara Sig.
Nigro Domenico.
La Corte Federale,
- rilevato che la responsabilità del Danza Alfonso risulta inequivocabilmente provata dalle concordi
dichiarazioni dell'arbitro Nigro, del guardalinee Banelle e soprattutto dal Commissario Speciale
Costeniero Sergio;
- richiamate altresì le parziali ammissioni dello stesso Danza Alfonso;
per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale,
dichiara i1 Sig. Danza Alfonso responsabile dell'incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione
dell'ammonizione con diffida.
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