F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 gennaio 1990– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL RAG. ANIELLO GIORDANO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO GIUGLIANO, PRESIDENTE DELL’A.C. SANGENNARESE, DEL SIG. VINCENZO MARINO, TESSERATO A.C. SANGENNARESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL’A.C. SANGENNARESE, AI SENSI DELL’ART. 6 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA – DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GAETANO DE LUCIA, COLLABORATORE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 gennaio 1990– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL RAG. ANIELLO GIORDANO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA - DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO GIUGLIANO, PRESIDENTE DELL'A.C. SANGENNARESE, DEL SIG. VINCENZO MARINO, TESSERATO A.C. SANGENNARESE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL'A.C. SANGENNARESE, AI SENSI DELL'ART. 6 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA - DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GAETANO DE LUCIA, COLLABORATORE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Procuratore Federale, - con nota datata 27 giugno 1989, deferiva alla Corte Federale i1 Rag. Aniello Giordano, Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campano della L.N.D., per rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella qualità, mantenuto condotta contraria ai principi sportivi di probità, rettitudine e correttezza, favorendo, con l'apporre in calce alla relativa lista la propria firma per convalida, il tesseramento di un calciatore in favore di una società, irregolare perché tardivo, tesseramento peraltro attuato attraverso la riutilizzazione di un numero di protocollo già appartenente ad altro documento, all'uopo sottratto e soppresso; - con nota datata 27 giugno 1989, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campano, il Prof. Angelo Giugliano, Presidente dell'A.C. Sangennarese e i1 Sig. Vincenzo Marino, tesserato dall'A.C. Sangennarese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere mantenuto condotta contraria ai principi sportivi di lealtà e correttezza, ponendo in essere, con la complicità di dipendenti del Comitato Regionale Campano, artifizi diretti ad un'apparente regolarizzazione del tesseramento del Marino in favore dell'A.C. Sangennarese, tesseramento non più consentito perché tardivo, ed ottenuto facendo artatamente figurare, attraverso 1a riutilizzazione di un numero di protocollo in arrivo già appartenente ad altro documento, una data di presentazione tempestiva della lista, diversa da quella reale e l'A.C. Sangennarese quale responsabile diretta, ex art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva della violazione di cui sopra addebitata al proprio presidente; - con nota datata 15 luglio 1989, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campano, il Sig. Gaetano De Lucia, Collaboratore del Comitato Regionale Campano stesso per violazione di cui all'att. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella qualità, mantenuto condotta contraria ai principi di probità e correttezza, e agevolando un'apparente regolarizzazione del tesseramento di un calciatore in favore dall'A.C.Sangennarese (tesseramento non più consentito perché tardivo) con attribuirgli un numero di protocollo già riguardante altro documento all'uopo sottratto e soppresso, e manipolando (con maliziose omissioni e/o cancellature) il registro brogliaccio in uso presso il Comitato Regionale Campano, su cui Venivano annotate le quarte ammonizioni, all'evidente fine di evitare o comunque ritardare i previsti provvedimenti di squalifica. Con successive note del 9 ottobre pervenute a questa Corte Federale il 18 ottobre 1989, 1a Commissione Disciplinare rimetteva gli atti attinenti ai due precitati procedimenti, ritenendo che sussisteva stretta connessione oggettiva con i fatti ascritti al Rag. Aniello Giordano. La Corte Federale, con ordinanza del 26 ottobre 1989, ritenuto che il Procuratore Federale richiedeva lo stralcio della posizione processuale afferente al Dirigente federale Giordano Aniello per un giudizio unico, alla luce dell'ordinanza con cui la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campano aveva rimesso gli atti relativi al deferimento di Angelo Giugliano + 2 e al deferimento a carico del tesserato Gaetano De Lucia, disponeva in conformità. Alla riunione del 13 dicembre 1989 sono comparsi i Sigg.ri Aniello Giordano, Angelo Giugliano e Gaetano De Lucia, i quali hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, nonché il Procuratore Federale, che ha concluso chiedendo per Giordano e De Lucia l'inibizione per anni uno, per Giugliano l'inibizione per anni due, per Marino la squalifica per anni due e per l'A.C. Sangennarese l'ammenda di £. 1.000.000. Preliminarmente, stante l'evidente connessione oggettiva, 1a Corte Federale dispone la riunione dei tre procedimenti. La Corte Federale rileva che risulta senz'altro provata la violazione regolamentare concernente il tesseramento del calciatore della Sangennarese Vincenzo Marino. Dagli accertamenti espletati e dalla documentazione acquisita è innanzitutto emerso che il numero di protocollo "2218" sulla lista di trasferimento del Marino, è segnato con scrittura non omogenea rispetto ai numeri progressivi dal "2205" al "2217". Ma al di là di tale dato formale, va soprattutto considerato che detto n. 2218 è risultato memorizzato, nel sistema automatizzato di elaborazione dati dell'Ufficio Tesseramento, in data 12 gennaio 1989, mentre quelli immediatamente antecedenti e successivi (e cioè il n. 2217 e il n. 2?19) sono stati rispettivamente memorizzati il 30.9.1988 e il 7.10.1988. E' altresì emerso che sul blocco dei tesseramenti della Sangennarese trasmessi il 24 settembre 1988, è stato sostituito il foglio sul quale era stato segnato l'originale della cifra indicante i1 numero di codice della Società. Da tali obiettive circostanze si evince con certezza che da detto blocco venne sottratto il tesseramento originariamente protocollato con i1 n. 2218 e riutilizzato tale ultimo numero per il trasferimento del Marino. D'altra parte va pure considerato che nessuno dei dipendenti del Comitato, in qualche modo interessati alla vicenda, ha fornito plausibili e congrue spiegazioni sulle anomalie rilevate. Tali irregolarità furono evidentemente poste in essere per favorire la Società Sangennarese con i1 trasferimento del Marino, sicché è evidente che né la stessa Società né l'atleta possono ritenersi estranei all'illecito perpetrato. Elementari considerazioni di ordine logico inducono a ritenere che entrambi concordarono con qualche dipendente del Comitato l'illecito meccanismo idoneo a testimoniare la tempestività di un tesseramento ormai fuori termine. Si ritiene pertanto congruo infliggere all'A.C. Sangennarese la sanzione dell'ammenda di lire cinquecentomila, al calciatore Vincenzo Marino la squalifica per mesi sei ed al Prof. Angelo Giugliano, Presidente dall'A.C. Sangennarese, l'inibizione per la durata di anni due. Ad avviso della Corte non sono invece stati acquisiti sicuri elementi per legittimare un convincimento di colpevolezza a carico del Rag. Aniello Giordano e del Sig. Gaetano De Lucia. E' ben vero che il primo, nelle dichiarazioni rese al Funzionario dell'Ufficio Indagini riconobbe per propria la sigla apposta sul predetto modulo di trasferimento, ma è altrettanto vero che successivamente il Giordano, a seguito di migliore ponderazione, ha negato l'autenticità di detta sigla. La ritrattazione non appare inverosimile in quanto la comparazione tra la sigla apposta sul modulo di trasferimento del Marino e quelle rilasciate dal Giordano al Funzionario dell'Ufficio Indagini, nonché quelle apposte su tutti gli altri moduli di tesseramento acquisiti, non mostrano significativi elementi di similitudine, anzi appaiono diversi per tratto e inclinazione. Quanto poi al De Lucia è i1 caso di rilevare che i sospetti a suo carico si risolvono unicamente nella natura delle attribuzioni da lui svolte presso il Comitato Regionale Campano e cioè quelle di archivista con i1 compito di sistemare 1a documentazione afferente i tesseramenti dei calciatori. Tale solo elemento di per sè va certamente considerato poco probante, sicché i1 De Lucia va assolto da tale addebito. Il De Lucia va altresì prosciolto dall'addebito relativo alle presunte manipolazioni del registro brogliaccio delle ammonizioni a calciatori, non essendo emerso a suo carico alcun valido e concreto elemento di responsabilità; per questi motivi,la Corte Federale, riuniti i deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, infligge: - al Prof. Angelo Giugliano, l'inibizione per anni due a svolgere ogni attivit8 in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale; - al calciatore Vincenzo Marino la squalifica per mesi sei; - all'A.C. Sangennarese l'ammenda di £. 500.000.; - proscioglie dagli addebiti loro contestati il Rag. Aniello Giordano ed il Sig. Gaetano De Lucia.
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