• Stagione sportiva: 1989/1990
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 gennaio 1990– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
RAG. ANIELLO GIORDANO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
– DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
ANGELO GIUGLIANO, PRESIDENTE DELL’A.C. SANGENNARESE, DEL SIG.
VINCENZO MARINO, TESSERATO A.C. SANGENNARESE, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL’A.C.
SANGENNARESE, AI SENSI DELL’ART. 6 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA
– DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
GAETANO DE LUCIA, COLLABORATORE DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 gennaio 1990– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
RAG. ANIELLO GIORDANO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
- DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
ANGELO GIUGLIANO, PRESIDENTE DELL'A.C. SANGENNARESE, DEL SIG.
VINCENZO MARINO, TESSERATO A.C. SANGENNARESE, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL'A.C.
SANGENNARESE, AI SENSI DELL'ART. 6 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA
- DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
GAETANO DE LUCIA, COLLABORATORE DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
Il Procuratore Federale,
- con nota datata 27 giugno 1989, deferiva alla Corte Federale i1 Rag. Aniello Giordano,
Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campano della L.N.D., per rispondere
di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella qualità, mantenuto
condotta contraria ai principi sportivi di probità, rettitudine e correttezza, favorendo, con l'apporre
in calce alla relativa lista la propria firma per convalida, il tesseramento di un calciatore in favore di
una società, irregolare perché tardivo, tesseramento peraltro attuato attraverso la riutilizzazione di
un numero di protocollo già appartenente ad altro documento, all'uopo sottratto e soppresso;
- con nota datata 27 giugno 1989, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campano, il Prof. Angelo Giugliano, Presidente dell'A.C. Sangennarese e i1 Sig.
Vincenzo Marino, tesserato dall'A.C. Sangennarese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1
n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere mantenuto condotta contraria ai principi sportivi di
lealtà e correttezza, ponendo in essere, con la complicità di dipendenti del Comitato Regionale
Campano, artifizi diretti ad un'apparente regolarizzazione del tesseramento del Marino in favore
dell'A.C. Sangennarese, tesseramento non più consentito perché tardivo, ed ottenuto facendo
artatamente figurare, attraverso 1a riutilizzazione di un numero di protocollo in arrivo già
appartenente ad altro documento, una data di presentazione tempestiva della lista, diversa da quella
reale e l'A.C. Sangennarese quale responsabile diretta, ex art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva
della violazione di cui sopra addebitata al proprio presidente;
- con nota datata 15 luglio 1989, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campano, il Sig. Gaetano De Lucia, Collaboratore del Comitato Regionale Campano
stesso per violazione di cui all'att. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella qualità,
mantenuto condotta contraria ai principi di probità e correttezza, e agevolando un'apparente
regolarizzazione del tesseramento di un calciatore in favore dall'A.C.Sangennarese (tesseramento
non più consentito perché tardivo) con attribuirgli un numero di protocollo già riguardante altro
documento all'uopo sottratto e soppresso, e manipolando (con maliziose omissioni e/o cancellature)
il registro brogliaccio in uso presso il Comitato Regionale Campano, su cui Venivano annotate le
quarte ammonizioni, all'evidente fine di evitare o comunque ritardare i previsti provvedimenti di
squalifica.
Con successive note del 9 ottobre pervenute a questa Corte Federale il 18 ottobre 1989, 1a
Commissione Disciplinare rimetteva gli atti attinenti ai due precitati procedimenti, ritenendo che
sussisteva stretta connessione oggettiva con i fatti ascritti al Rag. Aniello Giordano.
La Corte Federale, con ordinanza del 26 ottobre 1989, ritenuto che il Procuratore Federale
richiedeva lo stralcio della posizione processuale afferente al Dirigente federale Giordano Aniello
per un giudizio unico, alla luce dell'ordinanza con cui la Commissione Disciplinare del Comitato
Regionale Campano aveva rimesso gli atti relativi al deferimento di Angelo Giugliano + 2 e al
deferimento a carico del tesserato Gaetano De Lucia, disponeva in conformità.
Alla riunione del 13 dicembre 1989 sono comparsi i Sigg.ri Aniello Giordano, Angelo Giugliano e
Gaetano De Lucia, i quali hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, nonché il
Procuratore Federale, che ha concluso chiedendo per Giordano e De Lucia l'inibizione per anni uno,
per Giugliano l'inibizione per anni due, per Marino la squalifica per anni due e per l'A.C.
Sangennarese l'ammenda di £. 1.000.000.
Preliminarmente, stante l'evidente connessione oggettiva, 1a Corte Federale dispone la riunione dei
tre procedimenti.
La Corte Federale rileva che risulta senz'altro provata la violazione regolamentare concernente il
tesseramento del calciatore della Sangennarese Vincenzo Marino.
Dagli accertamenti espletati e dalla documentazione acquisita è innanzitutto emerso che il
numero di protocollo "2218" sulla lista di trasferimento del Marino, è segnato con scrittura non
omogenea rispetto ai numeri progressivi dal "2205" al "2217".
Ma al di là di tale dato formale, va soprattutto considerato che detto n. 2218 è risultato
memorizzato, nel sistema automatizzato di elaborazione dati dell'Ufficio Tesseramento, in data 12
gennaio 1989, mentre quelli immediatamente antecedenti e successivi (e cioè il n. 2217 e il n. 2?19)
sono stati rispettivamente memorizzati il 30.9.1988 e il 7.10.1988.
E' altresì emerso che sul blocco dei tesseramenti della Sangennarese trasmessi il 24 settembre 1988,
è stato sostituito il foglio sul quale era stato segnato l'originale della cifra indicante i1 numero di
codice della Società.
Da tali obiettive circostanze si evince con certezza che da detto blocco venne sottratto il
tesseramento originariamente protocollato con i1 n. 2218 e riutilizzato tale ultimo numero per il
trasferimento del Marino.
D'altra parte va pure considerato che nessuno dei dipendenti del Comitato, in qualche modo
interessati alla vicenda, ha fornito plausibili e congrue spiegazioni sulle anomalie rilevate.
Tali irregolarità furono evidentemente poste in essere per favorire la Società Sangennarese con i1
trasferimento del Marino, sicché è evidente che né la stessa Società né l'atleta possono ritenersi
estranei all'illecito perpetrato.
Elementari considerazioni di ordine logico inducono a ritenere che entrambi concordarono con
qualche dipendente del Comitato l'illecito meccanismo idoneo a testimoniare la tempestività di un
tesseramento ormai fuori termine.
Si ritiene pertanto congruo infliggere all'A.C. Sangennarese la sanzione dell'ammenda di lire
cinquecentomila, al calciatore Vincenzo Marino la squalifica per mesi sei ed al Prof. Angelo
Giugliano, Presidente dall'A.C. Sangennarese, l'inibizione per la durata di anni due.
Ad avviso della Corte non sono invece stati acquisiti sicuri elementi per legittimare un
convincimento di colpevolezza a carico del Rag. Aniello Giordano e del Sig. Gaetano De Lucia.
E' ben vero che il primo, nelle dichiarazioni rese al Funzionario dell'Ufficio Indagini riconobbe per
propria la sigla apposta sul predetto modulo di trasferimento, ma è altrettanto vero che
successivamente il Giordano, a seguito di migliore ponderazione, ha negato l'autenticità di detta
sigla.
La ritrattazione non appare inverosimile in quanto la comparazione tra la sigla apposta sul modulo
di trasferimento del Marino e quelle rilasciate dal Giordano al Funzionario dell'Ufficio Indagini,
nonché quelle apposte su tutti gli altri moduli di tesseramento acquisiti, non mostrano significativi
elementi di similitudine, anzi appaiono diversi per tratto e inclinazione.
Quanto poi al De Lucia è i1 caso di rilevare che i sospetti a suo carico si risolvono unicamente nella
natura delle attribuzioni da lui svolte presso il Comitato Regionale Campano e cioè quelle di
archivista con i1 compito di sistemare 1a documentazione afferente i tesseramenti dei calciatori.
Tale solo elemento di per sè va certamente considerato poco probante, sicché i1 De Lucia va assolto
da tale addebito.
Il De Lucia va altresì prosciolto dall'addebito relativo alle presunte manipolazioni del registro
brogliaccio delle ammonizioni a calciatori, non essendo emerso a suo carico alcun valido e concreto
elemento di responsabilità;
per questi motivi,la Corte Federale, riuniti i deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore
Federale, infligge:
- al Prof. Angelo Giugliano, l'inibizione per anni due a svolgere ogni attivit8 in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale;
- al calciatore Vincenzo Marino la squalifica per mesi sei;
- all'A.C. Sangennarese l'ammenda di £. 500.000.;
- proscioglie dagli addebiti loro contestati il Rag. Aniello Giordano ed il Sig. Gaetano De Lucia.
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RAG. ANIELLO GIORDANO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
– DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
ANGELO GIUGLIANO, PRESIDENTE DELL’A.C. SANGENNARESE, DEL SIG.
VINCENZO MARINO, TESSERATO A.C. SANGENNARESE, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL’A.C.
SANGENNARESE, AI SENSI DELL’ART. 6 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA
– DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
GAETANO DE LUCIA, COLLABORATORE DEL COMITATO REGIONALE
CAMPANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
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