F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 13 ottobre 1992 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 13 ottobre 1992 – pubbl. su www.figc.it
PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 15
COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
La Corte Federale,
- nella seduta del 12 ottobre 1992;
- ravvisata in via preliminare la necessità di interpretazione univoca della norma
regolamentare di cui all'art. 15, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sulla propria
composizione e funzionamento;
- esaminata sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma dall'art. 29, comma primo, dello
Statuto e dall'art. 16 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, tale questione;
- emette la seguente pronuncia interpretativa:
"La norma dall'art. 15, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva deve interpretarsi nel senso
che, ferma restando la regola secondo la quale la Corte Federale delibera normalmente nella
composizione plenaria prevista dell'art. 29 dello Statuto, il quorum minimo per la validità
delle deliberazioni della Corte sia conseguito con la partecipazione alla votazione di almeno
cinque Componenti".