F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERENGARIO , PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3, C.G.S., PER AVERE ESPRESSO PUBBLICAMENTE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA GARA LA SPEZIA/TREVISO DEL 22.4.1992 VALEVOLE PER IL TORNEO DELLE PROVINCE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERENGARIO , PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3, C.G.S., PER AVERE ESPRESSO PUBBLICAMENTE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA GARA LA SPEZIA/TREVISO DEL 22.4.1992 VALEVOLE PER IL TORNEO DELLE PROVINCE. Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Corte, per violazione dell'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Berengario Ortis, Presidente del Comitato Provinciale di Treviso, per avere pubblicamente e ripetutamente espresso, nel corso della gara La Spezia/Treviso del 22.4.1992 valevole per i1 Torneo delle Province, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro Sig. Riccardo Camiciottoli della Sezione di Firenze, al quale avrebbe rivolto, per tutta la durata della gara, frasi del tipo: "Arbitro, sei accidenti a te e tutta Firenze", un incompetente, non capisci niente" "Imbecille nero", ed altre ancora parimenti ingiuriose. Nell'atto di deferimento i1 Procuratore Federale ha precisato che la persona che ha offeso l'arbitro andava identificata senza possibilità di dubbi nell'Ortis, in quanto questi si era trattenuto a parlare, nell'intervallo fra il 1° e il 2° tempo, con il Sig. Luigi Maso, Componente del Comitato Provinciale di Treviso, i1 quale, su richiesta dell'arbitro, ebbe a confermare che detta persona era da identificare appunto nel Presidente del Comitato Provinciale di Treviso. I1 Sig. Ortis ha presentato deduzioni difensive, negando decisamente di avere rivolto alcuna frase offensiva nei riguardi del Direttore di gara. Il Sig. Maso, da parte sua, con lettera del 18.5.1992 e in sede, poi, di dichiarazioni rese nel corso .delle indagini, ha precisato che effettivamente l'arbitro gli aveva chiesto chi fosse la persona con la quale si era intrattenuto durante 1'intervallo, persona da lui individuata nel Sig. Ortis, ma che l'arbitro non gli aveva dato alcuna spiegazione in ordine alle ragioni della richiesta e che comunque egli non aveva affatto inteso indicare nell'Ortis la persona che aveva offeso l'arbitro. Questi, infine, in sede di confronto, ha dichiarato di non essere in grado, per il tempo trascorso, di poter affermare con certezza che la persona presente (cioè 1'Ortis) fosse la stessa che lo ebbe ad offendere durante lo svolgimento della gara. La Corte Federale, esaminati gli atti e viste le risultanze dell'indagine istruttoria esperita, ritiene che non siano emersi elementi certi in ordine alla identificazione del Sig. Ortis come 1a persona che ebbe ripetutamente a rivolgere frasi lesive della reputazione del Direttore di gara. Da un lato, 1e dichiarazioni del Sig. Maso confermano soltanto che 1'Ortis fu 1a persona con la quale egli si intrattenne brevemente durante l'intervallo, e non anche che 1'Ortis fosse la persona del tifoso che aveva ripetutamente e gravemente offeso l'arbitro; anzi, come precisato dal Maso, questi non aveva affatto sentito 1'Ortis rivolgere frasi ingiuriose nei confronti del Direttore, talchè, quando fu richiesto dall'arbitro di indicare chi fosse 1a persona con 1a quale si era fermato a parlare durante l'intervallo, consegnandole il mazzo di fiori offerto alla squadra del Treviso, non aveva minimamente inteso individuare colui che aveva ingiuriato l'arbitro stesso. Dall'altro, la mancanza da parte di quest'ultimo, in sede di confronto, del riconoscimento dell'Ortis, sia pure per il tempo trascorso, fa venir meno, in una situazione di incertezza come quella trascritta, un essenziale elemento probatorio. In conclusione, non sussistendo ragioni per non considerare attendibili le dichiarazioni del Maso e per non ritenere che il Direttore .di gara si sia comportato con doverosa lealtà e buona fede, la Corte ritiene, anche di fronte all'assoluto diniego dell'Ortis, che non siano stati raggiunti i necessari elementi di certezza in ordine alla responsabilità dell'Ortis stesso; e pertanto, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Berengario Orgis dall'incolpazione ascrittagli. Per questi motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i1 Sig. Berengario Ortis dall'incolpazione ascrittagli.
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