F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA GIARRE/SALERNITANA DEL 6.12.1992 E DEL GIARRE CALCIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA GIARRE/SALERNITANA DEL 6.12.1992 E DEL GIARRE CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Con atto datato 14.12.1992, i1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Giuseppe Musumeci, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente del Giarre Calcio, perchè risponda della violazione dall'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato alla Stampa, dopo l'effettuazione della gara Giarre/Salernitana del 6.12.1992, dichiarazioni lesive della reputazione del Direttore di gara che accusava di parzialità, nonchè il Giarre Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Federale, - ritenuto che 1e dichiarazioni rese dal Sig. Giuseppe Musumeci risultano documentalmente provate; - rilevato che nessuna deduzione è pervenuta da parte dell'interessato; - considerato che il Giarre Calcio ne deve rispondere a titolo di responsabilità diretta; - valutate ogni elemento; - ritenute congrue per le violazioni rispettivamente ascritte al Sig. Musumeci ed alla società l'inibizione per giorni 10 al primo e l'ammenda di f. 1.000.000 alla seconda; per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Giuseppe Musumeci e i1 Giarre Calcio responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta e infligge al Sig. Giuseppe Musumeci la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per 1a durata di giorni 10 ed alla società la sanzione dell'ammenda di f. 1.000.000. Pubblicato in Roma i1 20 maggio 1993
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