F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LORIS COMINATO, COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO TENUTO IN OCCASIONE DELLA GARA DI FINALE COPPA PIEMONTE S. PAOLO/A.S.AC.SI. PRAETORIA DELL’11.12.1991.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LORIS
COMINATO, COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO TENUTO IN
OCCASIONE DELLA GARA DI FINALE COPPA PIEMONTE S. PAOLO/A.S.AC.SI.
PRAETORIA DELL'11.12.1991.
La Corte Federale,
- nel procedimento a carico del Sig. Loris Cominato, Componente della Delegazione Regionale
Calcio a 5 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, a seguito di deferimento del
Procuratore Federale, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per pretesi comportamenti
antiregolamentari posti in essere dal Cominato nei confronti del calciatore Ducali Massimo
dell'A.S. A.S.AC.SI Praetoria;
- ritenuto che in occasione dell'incontro di finale Coppa Piemonte S. Paolo/A.S.AC.SI
Praetoria dell'11.12.1991 i1 Direttore di gara espelleva il calciatore Ducali Massimo;
- rilevato che a seguito di tale espulsione il Ducali Massimo mentre usciva dal campo,
rivolgendosi al Cominato, ingiuriava gli Organi federali, a1 che il Cominato medesimo
avrebbe raggiunto í1 calciatore con due "scappellotti";
- esaminati gli atti e le deduzioni addotte dal deferito il quale, nell'escludere ogni intenzione
violenta o comunque provocatoria, ha precisato che i1 suo gesto era in effetti consistito in una
"pacca sulla spalla" quale gesto automatico e tranquillizzante a sostegno dell'invito rivolto
dall'Arbitro al calciatore "di allontanarsi senza ulteriormente aggravare la sua posizione";
- ritenuto che le giustificazioni addotte appaiono meritevoli di accoglimento;
- considerato, infine, che le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini
non trovano sicuro riscontro per quanto attiene alla dinamica degli eventi in alcun elemento
obiettivo,né trovano alcun nesso logico atto a spiegare 1a pretesa colpevolezza; dichiara il Sig.
Loris Cominato non colpevole dell'infrazione contestatagli e per questi motivi 1a Corte
Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale,
proscioglie il Sig. Loris Cominato dall'incolpazione ascrittagli.
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