F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GIORGIO BRANDOLIN, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E PRESIDENTE DELLA A.S. RONCHI, RAUL FLAVIO USTULIN, DIRIGENTE DELLA A.S. RONCHI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., E DELLA A.S. RONCHI, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI GIORGIO BRANDOLIN, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E PRESIDENTE DELLA A.S. RONCHI, RAUL FLAVIO USTULIN, DIRIGENTE DELLA A.S. RONCHI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., E DELLA A.S. RONCHI, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA. Il Procuratore Federale, con nota datata 18.2.1993, ha deferito alla Corte Federale i Signori: - Giorgio Brandolin, Consigliere del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e Presidente dell'A.S. Ronchi; - Raul Flavio Ustulin, Dirigente dell'A.S. Ronchi; nonché la A.S. Ronchi; per rispondere: i primi due: della violazione di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi della lealtà e della rettitudine, proponendo ai calciatori Flavio Blasi, Aldo Raffaelli e Ivano Milan, tesserati dall'A.C. Monfalcone, nei giorni precedenti la gara Monfalcone/Ronchi del 27 settembre 1993, il trasferimento alla propria società "senza passare attraverso i dirigenti della A.C. Monfalcone"; la A.S. Ronchi: della violazione di cui a11'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente Giorgio Brandolin ed al proprio Dirigente Raul Flavio Ustulin. E ciò sulla base dei seguenti fatti. La Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva all'Ufficio Indagini una lettera in data 29.9.1992 a firma di Flavio Blasi, Aldo Raffaelli e Ivano Milan, calciatori dall'A.C. Monfalcone, e di alcuni Dirigenti della medesima, nella quale dicevasi che Giorgio Brandolin e Raul Flavio Ustulin, rispettivamente Presidente e Direttore Sportivo dell'A.S. Ronchi, nei giorni immediatamente precedenti la gara tra le due squadre (disputata il giorno 27 settembre 1992, prima giornata di Campionato di "Eccellenza"), avevano proposto ai predetti calciatori il trasferimento dall'uno all'altro sodalizio, "senza passare attraverso i dirigenti della A.C. Monfalcone". Le risultanze degli esperiti accertamenti di rito erano nel senso: - che i citati calciatori e Dirigenti avevano concordemente dichiarato di essere stati invitati telefonicamente (nei giorni 21 - 24 settembre) a colloquio dall'Ustulin e di avere separatamente ricevuto proposte di trasferimento, peraltro, tutte respinte in maniera diretta o per interposta persona; - che Giancarlo Stringhetti, Presidente dell'A.C. Monfalcone, confermando quanto sostenuto dai Dirigenti dell'A.S. Ronchi, aveva a sua volta dichiarato di essere stato a perfetta conoscenza dei menzionati "contatti" intercorsi tra i Dirigenti della A.S. Ronchi ed i calciatori in forza alta Società da lui presieduta, "contatti", infatti, da inquadrarsi nell'ambito del piano di cessioni predisposto dal Dirigente delegato dall'A.C. Monfalcone, Gianni Sasso; - che nessun'altra "contatto" si era verificato tra i protagonisti della vicenda, né prima né dopo la menzionata gara. Gli incolpati sono comparsi avanti la Corte Federale, hanno confermato le dichiarazioni già rese, sostenuto la liceità dei fatti contestati e chiesto il proscioglimento. I1 Procuratore Federale ha concluso chiedendo per i Signori Giorgio Brandolin e Rau1 Flavio Ustulin la sanzione dell'inibizione per mesi 6 e per l'A.S. Ronchi la sanzione dell'ammenda di f. 800.000. La difesa, sulla base di considerazioni illustrate anche mediante memoria scritta, ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi la "incompetenza" della Corte Federale per ragioni di materia, trasmettendosi gli atti alla Commissione Disciplinare; - in via subordinata di merito, mandarsi assolti gli incolpati essendo la condotta ad essi imputata pienamente conforme alle Norme Federali. Concluso il dibattimento, la Corte Federale ha riservato la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La pregiudiziale eccezione di difetto di "giurisdizione" (questo essendo il senso tecnico da attribuirsi, tralaticiamente, al termine usato di "incompetenza") viene sostenuta dai ricorrenti sulla base del rilievo della origine "societaria", e non "federale", del fatto ascritto al Brandolin, esclusivamente riferentesi alla di lui qualità di Presidente di Società sportiva, e non già alla coesistente qualità di Dirigente federale, rivestita come Componente del Comitato Regionate Friuli Venezia Giulia. Qualità, la seconda, che, in relazione al fatto in giudizio, comporterebbe la cognizione in primo grado della Commissione Disciplinare e la garanzia, mancante nella configurazione di questo procedimento, del doppio grado di tutela. Tale eccezione - ovviamente riferita anche alla posizione processuale degli altri incolpati (Raul Flavio Ustulin, Dirigente dell'A.S. Ronchi e a quest'ultima, siccome automaticamente influenzata, in assenza di una norma che escluda questo effetto, dalla vis attrattiva del Foro federale - non può essere accolta. Invero, le vigenti norme relative al riparto della "giurisdizione" in materia - che, in quanto tali, sono di stretta interpretazione -, sebbene, proprio sotto l'aspetto valorizzato dai ricorrenti, lascino emergere profili di dubbio sotto l'aspetto della coerenza sistematica e sotto l'aspetto della razionalità funzionale del sistema di tutela - non consentono l'accoglimento del motivo pregiudiziale. (Questa Corte, peraltro, la quale ha percepito il valore sistemico e di ragione insito in tale motivo, non esclude la eventualità di rendersi promotrice di una riforma normativa del sistema del contenzioso in materia, ove dovesse perdurare la attuale carenza di iniziativa da parte degli organi competenti). La rilevata infondatezza dell'eccezione di difetto di "giurisdizione" è determinata dalla tassatività della norma di riparto applicabile nella specie (cfr. art. 16/c del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.), norma che espressamente deferisce alla Corte Federale, in unico grado, il "giudizio a carico dei dirigenti federali" (cfr. lett. c): proprio questa qualità di dirigente federale essendo quella rivestita, alla data dei fatti, dal Brandolin come Consigliere del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (cfr. art. 10 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.). Con il subordinato motivo, attinente al merito, i ricorrenti contestano il fondamento dell'addebito. Questo motivo è fondato. Come esattamente rilevato anche dall'Ufficio Indagini nella Relazione 12.12.1992, i mensionati "contatti" tra i dirigenti dell'A.S. Ronchi e i calciatori della Monfalcone, "contatti" funzionali ad un eventuale trasferimento di costoro alla prima' società e verificatesi in prossimità dell'incontro fra 1e due squadre in data 27 settembre 1992, sebbene originariamente suscettibili di dar senso alla prudenziale e quasi immediata informativa, sono poi venuti a configurarsi, per effetto della susseguente istruttoria, come non contrari, anzi come consentiti dalla normativa vigente. Risulta, infatti, che, giusta delibera del Consiglio Federale, i termini per i trasferimenti dei calciatori (della categoria) nell'anno 1992, furono compresi tra i1 1° luglio e i1 30 ottobre, e che il fatto di cui si discute avvenne nel settembre dell'anno medesimo; che, all'epoca, presidente dall'A.C. Monfalcone era Giancarlo Stringhetti, e delegato alla rappresentanza Gianni Sasso; che quest'ultimo, nella qualità, era a conoscenza dell'intenzione dell'A.S. Ronchi di trattare i calciatori in questione, e, infine, che la trattativa diretta con i medesimi, al fine di averne l'assenso, era stata autorizzata sia dal primo che dal secondo. A fronte di tale stato di cose, appare determinante i1 rilievo che l'art. 40/1 del Regolamento della L.N.D. rinvia, per il trasferimento dei calciatori, a quanto stabilito nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., il cui art. 100 dispone, al n. 2, che "il trasferimento... può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale", e, al n. 3, che i1 "trasferimento deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata". Ne deriva la unitaria conclusione che il fatto addebitato, rispettivamente, a titolo di violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva al Brandolin e all'Ustulin, e ai sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 dello stesso Codice all'A.S. Ronchi, non ricade nell'ambito di alcun specifico divieto normativo. Per questi motivi la Corte Federale, definitivamente pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Signori Giorgio Brandolin e Raul Flavio Ustulin, nonché la A.S. Ronchi dall'incolpazione loro rispettivamente ascritta.
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