F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ADOLF PICHLER, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE E PRESIDENTE DELLA U.S. EGNA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA EGNA/SALORNO DEL 17.10.1992 E DELLA U.S. EGNA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ADOLF
PICHLER, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE E
PRESIDENTE DELLA U.S. EGNA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
IN RELAZIONE ALLA GARA EGNA/SALORNO DEL 17.10.1992 E DELLA U.S. EGNA,
AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
A seguito del referto dell'Arbitro della gara Egna/Salorno del Campionato Juniores,
disputata a Egna il 17 ottobre 1992, ed agli accertamenti dell'Ufficio Indagini, il Procuratore
Federale ha deferito il Sig. Adolf Pichler, Presidente dall'U.S. Egna e Consigliere del Comitato
Regionale Trentino Alto Adige, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. e la citata Società per
responsabilità diretta.
I1 Sig. Pichler è accusato di essere entrato, al termine dell'incontro, nello spogliatoio del Direttore
di gara per protestare contro una decisione arbitrale; di essersi qualificato Dirigente federale e di
aver minacciato l'inoltro di una protesta scritta ufficiale nella sua qualità di Consigliere del
Comitato Regionale incaricato di curare i rapporti fra l'Associazione Italiana Arbitri e le Società.
L'incolpato ha precisato di non essere entrato nello spogliatoio, ma di essere rimasto sull'uscio; di
essersi limitato a rivolgere all'Arbitro una protesta, senza gridi e minacce, e di aver inteso
intervenire nell'espletamento del suo mandato di "incaricato di curare i rapporti con l'A.I.A.".
Osserva la Corte che l'incolpato dimostra di non considerare di essere intervenuto per un personale
interesse, nella sua veste di Presidente dall'U.S. Egna.
Nell'espletamento di un mandato, infatti, non si formula "una protesta".
Appaiono, del resto, verosimili per l'eccitazione, l'emozione del momento, la perdita della gara sul
terreno di casa (la partita si era conclusa per 1 a 2) per il Sig. Pichler e per la mancanza di malanimo
da parte dell'Arbitro sia 1e grida che le minacce e queste si conciliano con la vantata qualifica di
Dirigente federale con incarico che riguarda la categoria arbitrale.
Per il Pichler congrua è la sanzione di mesi uno di inibizione e per la Società quella di L. 500.000 di
ammenda.
Per questi motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Adolf Pichler e l'U.S. Egna responsabili della violazione loro
ascritta ed infligge a1 Sig. Adolf Pichler la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito
federale per la durata di mesi 1 ed alla U.S. Egna la sanzione dell'ammenda di f. 500.000.
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