F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORENZO GABRIELLI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA E PRESIDENTE DELLA A.C. SASSO MARCONI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA FORMIGINE/SASSO MARCONI DEL 4.10.1992 E DELLA A.C. SASSO MARCONI, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORENZO GABRIELLI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA E PRESIDENTE DELLA A.C. SASSO MARCONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA FORMIGINE/SASSO MARCONI DEL 4.10.1992 E DELLA A.C. SASSO MARCONI, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Su rapporto di uno dei guardalinee della gara Formigine/Sasso Marconi disputata a Formigine il 4 ottobre 1992 - che aveva avuto modo di sentire i1 Sig. Fiorenzo Gabrielli, Presidente ed Accompagnatore Ufficiale dall'A.C. Sasso Marconi, pronunciare all'indirizzo dell'arbitro la frase "ma allora dillo che sei di parte" - il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia- Romagna aveva inflitto al Sig. Gabrielli l'inibizione a ricoprire incarichi sportivi e federali fino al 15 ottobre 1992. I1 Presidente del citato Comitato aveva però segnalato che il Sig. Gabrielli era all'epoca Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Comitato, nominato in data 5 giugno 1992. A seguito di accertamenti dell'Ufficio Indagini, nel corso delle quali l'incolpato aveva protestato la sua buona fede perchè ignorava il divieto, per la sua qualità di Dirigente Federale, di svolgere 1e funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, sancito dell'art. 10 comma 7 delle N.O.I.F., i1 Procuratore Federale ha deferito il Sig. Gabrielli per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. "per aver tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi della lealtà nella gara Formigine/Sasso Marconi del 4.10.1992, in cui svolgeva la mansione di Accompagnatore Ufficiale della A.C. Sasso Marconi" e detta società ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Osserva 1a Corte che 1'incolpazione contestata al Sig. Gabrielli merita di essere valutata sotto un duplice aspetto, al fine di evitare possibili equivoci. Condotta illecita, tenuta nel corso della gara in questione, può essere ritenuta sia la frase pronunciata a11'indirizzo dell'Arbitro sia lo svolgimento delle funzioni di Accompagnatore Ufficiale incompatibile con quelle di Dirigente Federale. Orbene per la pronuncia della frase offensiva il Sig. Gabrielli è stato giudicato ed irrevocabilmente punito dal Giudice Sportivo presso i1 Comitato Regionale Emilia-Romagna. Con l'attuale deferimento, in quel senso inteso, lo stesso fatto viene addebitato una seconda volta con una implicita qualificazione di maggior gravità per la qualifica di Dirigente Federale dell'incolpato, qualifica ignorata dal primo giudice. Non si tratta quindi di una incolpazione che possa costituire ipotesi concorrente con quella già giudicata, ma dell'identico unico fatto e dell'identica incolpazione, sia pur valutata con riferimento alla qualità di Dirigente Federale dell'incolpato. Sotto questo profilo è pur vero che non esiste nelle Carte Federali una norma che impedisca un secondo giudizio per lo stesso fatto, ma un principio generale di civiltà giudirica non consente una nuova sottoposizione a procedimento disciplinare per i1 medesimo fatto anche se questo viene diversamente considerato per i1 titolo, per il grado o per le circostanze. Questo principio, consacrato in tutti gli ordinamenti civili, deve necessariamente trovare accoglimento anche nell'ambito della giustizia sportiva. Esisteva in realtà un rimedio giuridico alla prima erronea decisione che avrebbe dovuto essere impugnata ed annullata con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i1 deferimento al giudizio di competenza di questa Corte. Non si deve quindi procedere nè contro il Sig. Gabrielli, nè contro la A.C. Sasso Marconi chiamata a rispondere di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente. Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni di Accompagnatore Ufficiale incompatibile con quelle di Dirigente Federale, osserva la Corte che la violazione è sanzionata dalla stessa norma delle N.O.I.F. con 1a immediata decadenza dalla carica federale. Tate provvedimento deve essere adottato dal Consiglio Federale, al quale gli atti devono essere trasmessi per quanto di competenza. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara non doversi procedere nei confronti del Sig. Fiorenzo Gabrielli e, conseguentemente, nei confronti della A.C. Sasso Marconi, ostando la precedente decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna. Dispone la trasmissione degli atti al Consiglio Federale, per quanto di competenza a norma dall'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per 1o svolgimento delle funzioni di Accompagnatore Ufficiale per la A.C. Sasso Marconi del Sig. Fiorenzo Gabrielli in occasione della gara Formigine/Sasso Marconi disputata a Formigine il 4 ottobre 1992.
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