F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI,CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA GIARRE/PALERMO DEL 7.3.1993 E DEL GIARRE CALCIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI,CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA GIARRE/PALERMO DEL 7.3.1993 E DEL GIARRE CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Il Procuratore Federale, con nota 12.3.1993, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Giuseppe Musumeci, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente del Giarre Calcio, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., ed il Giarre Calcio, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per avere i1 primo, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione dopo l'effettuazione della gara Giarre/Palermo del 7.3.1993, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione federale che accusava di parzialità e la seconda per responsabilità diretta nella violazione ascritta al primo. Con deduzioni del 29.3.1993, il Musumeci asseriva di non aver voluto esprimere, nella circostanza ricordata in narrativa, una protesta contro "i1 sistema", ma soltanto commentare, sia pure con toni aspri, taluni episodi verificatisi sul campo di giuoco. La Corte osserva che 1a gravità delle affermazioni attribuite al Musumeci, il cui tenore, del resto a parte le tardive giustificazioni addotte dall'interessato, non ha ricevuto alcuna formale e tempestiva smentita, non possono non incidere sulla quantificazione della sanzione da applicarsi in concreto. A tale ultimo proposito, inoltre, occorre anche dare il debito risalto al fatto che - come ha dichiarato lo stesso incolpato - quella in esame non costituisce l'unica occasione in cui egli é incorso nella violazione del citato art. 1 comma 3 C.G.S.. Tenuto conto, pertanto, di quanto precede la Corte ritiene equo infliggere 1e sanzioni indicate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Giuseppe Musumeci e il Giarre Calcio responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta e infligge al Sig. Giuseppe Musumeci la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per la durata di mesi 3 ed alla società la sanzione dell'ammenda di f. 3.000.000.
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