F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VINCENZO GURCIULLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI SIRACUSA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TRA LE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA DEI COMITATI DI RAGUSA E SIRACUSA DEL 10.12.1992.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 giugno 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
VINCENZO GURCIULLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI
SIRACUSA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA
GARA TRA LE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E
SCOLASTICA DEI COMITATI DI RAGUSA E SIRACUSA DEL 10.12.1992.
Il Direttore della gara tra le Rappresentative Provinciali del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica dei Comitati di Ragusa e Siracusa, svoltasi a Pozzallo il 10 dicembre 1992, riferì nel suo
rapporto di aver allontanato dal campo dí giunco il Sig. Vincenzo Gurciullo, Dirigente
Accompagnatore Ufficiale della squadra del Comitato Provinciale di Siracusa, perchè aveva gridato
al suo indirizzo la frase "non capisci niente di regolamento, vattelo a studiare tu e chi ti manda".
Essendo il Sig. Gurciullo Componente di quel Comitato Provinciale, era stato informato il
Procuratore Federale che lo ha deferito per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S..
Nei termini, l'incolpato ha inviato una memoria con la quale ha ammesso di aver reagito ad un
errore dell'Arbitro (sulla nuova regola del retro passaggio al portiere) con un richiamo
all'osservanza del regolamento, senza però pronunciare la frase riportata nel referto arbitrale; ha
riconosciuto che l'espressione non era stata comunque conforme al comportamento etico di un
tesserato (a maggior ragione di un Dirigente) ed ha chiesto scusa.
Osserva la Corte che il referto arbitrale non può essere messo in dubbio. E' del resto verosimile 1a
reazione scomposta del Sig. Gurciullo, allontanato dal campo di giunco, che è parzialmente
confesso e sinceramente pentito dell'accaduto.
Queste ultime circostanze legittimano 1a sanzione dell'ammonizione.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i1 Sig. Vincenzo Gurciullo responsabile della violazione ascrittagli e
gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
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