F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 30 luglio 1993 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELL’ART. 6 TER COMMI 1 E 2 C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 30 luglio 1993 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELL'ART. 6 TER COMMI 1 E 2
C.G.S.
La Corte Federale, riunitasi in sede di procedimento di interpretazione, ai sensi e per
gli effetti dall'art. 16 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva,
0 S S E R V A
la questione sottoposta all'esame di questa Corte si incentra nella corretta interpretazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 6 ter del Codice di Giustizia Sportiva.
Viene in particolare esame la tesi secondo la quale le norme in esame non sarebbero
applicabili alla fattispecie in quante fra le squadre delle società interessate non si doveva
disputare una gara diretta, essendo, invece, le stesse impegnate in incontri con altre squadre.
In contrario, si rileva, innanzitutto, come l'argomento letterale ("la gara" o "una gara")
diretto a sostenere come necessaria, ai fini della applicabilità delle norme, l'individuazione di
una specifica determinata gara, sia privo di ogni valere di decisività.
Necessario, appare, invece rifarsi ad una interpretazione razionale, sistematica e teleologica
del complessivo quadre normative, diretto a sanzionare tutti i comportamenti e fatti violenti
che, in occasione o a causa di una gara, costituiscono, comunque, un pericolo per l'incolumità
pubblica o un danno grave alla incolumità fisica di una o più persone.
In proposito, questa Corte richiama 1'interpretazione pacifica e consolidata, che può dirsi
costituisce ormai "diritto vivente", secondo cui sono stati costantemente ritenuti fatti
imputabili, per responsabilità oggettiva, alle società, tutti quei comportamenti violenti -
commessi in occasione di una gara, anche in "itinere", qualunque fossero i luoghi o i tempi,
pur diversi da quelli dello svolgimento della gara - verificatisi prima, durante e dopo la stessa,
ad opera dei sostenitori di una o di entrambe le squadre impegnate nell'incontro.
E', peraltro, fuorviante ritenere che il solo fatto che le violenze siano state commesse da
sostenitori di due squadre, non direttamente impegnate nella stessa gara, ma ciascuna in gare
con squadre diverse, possa escludere la suesposta interpretazione e la conseguente
applicabilità delle norme in esame.
Sarebbe, infatti, palesemente contraddittorio e privo di ragionevolezza sostenere che í
comportamenti violenti siano sanzionabili laddove commessi dai sostenitori di una squadra in
tempi e luoghi diversi e non lo siano quando li abbiano commessi, ancorché per mera
casualità, nello stesso contesto, i sostenitori di due c più squadre impegnate ciascuna in campi
diversi.
Per ultimo, la Corte osserva come non possa condurre a conclusioni interpretative diverse la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 del citato art. 6 ter, secondo cui "la
responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi con la gara".
Non si può, infatti, considerare "estraneo" ogni comportamento da parte di sostenitori,
soprattutto se "organizzati", che si concreti in atti e fatti violenti posti in essere in occasione di
una qualsiasi gara e che abbiano a concretarsi, come avviene con ricorrente tipicità, in
aggressioni di gruppo, scontri fisici, lancio di pietre ed altri oggetti, episodi di teppismo, danni
alle cose e alle persone (come verificatisi, nella specie, anche in pregiudizio degli appartenenti
alle Forze dell'Ordine).
Naturalmente, alla stregua dei criteri enunziati, spetta al giudice di merito valutare se i fatti
sussistano, individuare le distinte responsabilità e quindi, se del caso, determinare le sanzioni,
graduandole secondo la gravità dei fatti stessi.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte delibera che le disposizioni dall'art. 6 ter, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia
Sportiva debbono interpretarsi, per le ragioni di cui in motivazione, nel senso della loro
applicabilità anche alle fattispecie sottoposte alla sua valutazione, su richiesta del Presidente
Federale, a seguito dell'ordinanza della C.A.F. del 22.7.1993.