F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 30 giugno 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO FIORILLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S..
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 30 giugno 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO
FIORILLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S..
Il Procuratore Federale, con nota datata 9.8.1993, ha deferito alla Corte Federale il Sig.
Fiorillo Antonio, Componente del Comitato Provinciale di Benevento, per rispondere della
violazione di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito di
richiamo formale del Presidente del Comitato Provinciale di cui faceva parte ad un maggiore
impegno nell'attività del Comitato, dapprima risposto, con lettera in data 26.1.1993, denunciando
comportamenti assenteistici e disimpegnati di altri membri del medesimo Comitato nonché
generiche condotte irregolari dei Componenti dell'organismo, e poi predisposto altra missiva cui
dava la medesima data della precedente, ma diverso e più conciliante contenuto, giustificando la sua
condotta e promettendo maggior collaborazione per l'avvenire; inoltre per aver provveduto, agendo
d'intesa con persona allo stato non identificata, a sopprimere la prima lettera dagli atti dell'Ufficio
del Comitato Provinciale di Benevento ed a sostituirla con 1a seconda, alla quale, previa abrasione
curava venisse conferito lo stesso numero di protocollo e la stessa data di ricezione della
precedente.
La Corte Federale, esaminati gli atti del procedimento; udite le argomentazioni e le conclusioni del
Procuratore Federale, nonché presa visione delle deduzioni a difesa inviate dal deferito; ritiene che
dalla documentazione e dalle testimonianze acquisite in atti, resti comprovato quanto segue:
- che il Sig. Fiorino, agendo d'intesa con persona non identificata, si è reso responsabile di
sostituzione di lettera agli atti dell'Ufficio del Comitato Provinciale di Benevento, relativa alla
denuncia di comportamenti censurabili ascritti a componenti del Comitato Provinciale F.I.G.C. di
Benevento, con asserzioni non provate e sicuramente non veritiere;
- che il predetto Sig. Fiorino nella sua lettera evidenzia propri comportamenti meritevoli di censura
in quanto non conformi al Codice di Giustizia Sportiva, quale la nomina fittizia a Presidente della
Società Luzzano Calcio, al solo fine di favorire la lista Scarlato nelle elezioni del Comitato
Provinciale F.I.G.C. di Benevento;
- che tali comportamenti integrano una violazione dall'art. 1 corona 1 delle "Norme di
comportamento"del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto contrari ai principi sportivi della lealtà,
della proibirà e della rettitudine.
Per questi motivi, visto l'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale, pronunciando sul
deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Antonio Fiorillo
responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società
nell'ambito federale per la durata di anni l.
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