F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 30 giugno 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GI0RGI0 BRANDOLIN, GIA’ CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 30 giugno 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GI0RGI0 BRANDOLIN, GIA' CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S. Con atto del 16 luglio 1993 il Procuratore Federale deferiva a questa Corte il Sig. Giorgio Brandolin Consigliere del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e Presidente dell'A.S. Ronchi Calcio, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso di dichiarazioni rese agli organi di stampa, espresso giudizi lesivi della reputazione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Il fondamento della incolpazione, stando all'organo dell'accusa sportiva risiederebbe nella affermazione del Brandolin secondo cui sarebbe da considerare "scorretto il comportamento della Federazione (Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia)..." in quanto, "prima di divulgare alla stampa" la notizia del rigetto da parte della Commissione Disciplinare del reclamo del Ronchi, si sarebbe dovuto avere il buon senso di informare gli interessati, almeno con un telegramma. Con nota difensiva del 24.8.1993, il Sig. Brandolin, dopo avere escluso che le frasi da lui pronunciate avessero contenuto diffamatorio, essendo dirette solo ad esprimere una critica, ha altresì precisato che nel momento in cui 1e dichiarazioni medesime vennero rese alla stampa, la pagina sportiva del quotidiano "Messaggero Veneto" di Udine aveva già pubblicato la notizia, comunicata alla Società con telegramma, pervenutogli solo dopo 1e ricordate dichiarazioni alla stampa. Di qui l'assenza di ogni illecito, essendo le sue "lamentele" del tutto corrispondenti al vero. Ciò premesso, questa Corte osserva che diversamente da quante sostenuto nella richiesta del Procuratore Federale, il Brandolin vada prosciolto dall'addebito. Alla stregua dei documenti acquisiti deve ritenersi perlomeno dubbio che, all'atto delle dichiarazioni rese alla stampa, l'incolpato avesse ricevuto la notizia ufficiale del rigetto del reclamo presentato dalla società da lui presieduta. Come risulta, infatti, dalle dichiarazioni del dirigente dell'Ufficio postale di Ronchi dei Legionari, il telegramma pervenuto da Torino telex il 26.1.1994 indirizzato al Brandolin giunse all'Ufficio di Ronchi dei Legionari lo stesso giorno della spedizione (26.1.1993) alle ore 17,20: ma, non effettuando l'Ufficio postale recapiti pomeridiani, venne recapitato il giorno successivo, 27.1.1993, con servizio postalizzato. Orbene, ritiene la Corte che, stando così le cose, è molto probabile che l'assunto difensivo abbia fondamento e cioè che il fatto di cui si doleva il Brandolin con i giornalisti corrispondesse al vero, sì da perdere il significato lesivo che ad una prima lettura ad esso si può attribuire. Intendiamoci: la tesi difensiva in punto di diritto è priva di consistenza, in quanto, come è noto, ai sensi dall'art. 12 comma 11 C.G.S. "tutti i provvedimenti ....si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". E nel caso di specie il Comunicato Ufficiale portava la data del 26 gennaio 1994, mentre le dichiarazioni censurate rese i1 27, sono state pubblicate il giorno 28 successivo. Tuttavia, nel caso di specie non si discute in questa sede della efficacia della delibera della Commissione Disciplinare, ma della responsabilità ex art. 1 comma 1 C.G.S., in ordine a comportamenti non conformi ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine. E sotto questo profilo può ben ritenersi che le espressioni critiche adottate dal Brandolin non furono rivolte al Comitato Regionale, bensì al sistema regolamentare; con quali conseguenze sotto il profilo che qui interessa, è facile intuire. L'incolpato va, pertanto, prosciolto perché manca del tutto la prova in ordine alla sussistenza di un fatto disciplinarmente sanzionabile. Per tali motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Giorgio Brandolin dall'incolpazione ascrittagli.
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