F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 luglio 1994 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.6.C. DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 9 COMMA 9 E 12 COMMA 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 luglio 1994 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.6.C. DI INTERPRETAZIONE DELLE
NORME DI CUI AGLI ARTT. 9 COMMA 9 E 12 COMMA 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA.
Sulla richiesta del Presidente Federale di interpretazione delle norme di cui agli arti. 9
comma 9 e 12 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale ha ritenuto che la norma
di cui all'att. 9 comma 9 C.G.S., in quanto norma contenente una previsione speciale, vada
interpretata nel senso che te sanzioni ivi previste debbano scontarsi nelle gare ufficiali disputate
nell'ambito delle stesse competizioni Ceppa Italia ovvero Campionato e pertanto il menzionato art.
9 comma 9 C.G.S. disciplina una deroga al disposto di cui all'att. 12 comma 6 C.G.S.