F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BENITO D’ATENA, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER CONDOTTA NON CONFORME AL DETTATO ED AI PRINCIPI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA TENUTA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO LUCANO GIOVANISSIMI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BENITO
D'ATENA, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DEL SETTORE
PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER CONDOTTA NON CONFORME
AL DETTATO ED AI PRINCIPI DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA TENUTA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO LUCANO
GIOVANISSIMI.
I1 Procuratore Federale con nota datata 6.5.1994 ha deferito alla Corte Federale i1 Sig.
D'Atena Benito, Presidente del Comitato Regionale Basilicata del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, per avere mancato di provvedere alla pubblicazione dei provvedimenti emessi dal
Giudice Sportivo in merito alla gara di Campionato Giovanissimi Murese 86/Cus Potenza del
29.12.1993, nonché per aver generato disguidi e disfunzioni non comunicando formalmente i rinvii,
informalmente concessi, di disputa di gare di campionato, con ciò mantenendo una condotta non
conforme ai dettati ed ai principi di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Corte Federale,
- esaminati gli atti del procedimento;
- udite le conclusioni del Procuratore Federale e le giustificazioni a difesa del deferito;
- rilevato che risulta incontestabilmente dagli atti che il Sig. D'Atena, nella Sua indicata qualità, ha
omesso di pubblicare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in ordine alla gara di
Campionato Giovanissimi Murese 86/Cus Potenza, disputata in Muro Lucano il 29 dicembre 1993,
incorrendo così nella violazione di cui all'art. 1 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva;
- considerato, altresì, che il comportamento dell'arbitro della detta gara, Grazio Donato
Cerone, può formare oggetto di valutazione, per quanto di competenza, da parte del Procuratore
Arbitrale; pronunciando sul deferimento in epigrafe proposto dal Procuratore Federale:
- dichiara i1 Sig. Benito D'Atena responsabile della violazione ascrittagli, e gli infligge la sanzione
dell'ammonizione;
- ordina l'invio degli atti al Procuratore Arbitrale per quanto di competenza da adottarsi nel
confronti del Direttore della gara Murese 86/Cus Potenza del 21.12.1993.
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