F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERNANDO CAPPELLI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA DI VALLO DI DIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERNANDO CAPPELLI, GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA DI VALLO DI DIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE Su informativa della Segreteria Federale della F.I.G.C.,il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il dirigente federale, Sig. Fernando Cappelli, Giudice Sportivo presso il Comitato Locale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Vallo di Diano, per violazione dall'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale, per aver adito la Magistratura Ordinaria - Pretura Circondariale di Sala Consilina, Sezione Lavoro - per sostenere che per le funzioni esercitate dal 1989 al 1992 di Giudice Sportivo della F.I.G.C. si era instaurato con quest'ultima un vero e proprio rapporto di lavoro e per chiedere, conseguentemente, che g1i fosse riconosciuto i1 diritto alla corresponsione di un compenso con rivalutazione ed interessi legali. Al deferimento il Procuratore ha allegato copia del ricorso alla Pretura di Sala Consilina notificato alla F.I.G.C. in persona del Presidente legale rappresentante, con il quale il Sig. Cappelli fonda 1a sua pretesa per spettanze di lavoro, non avendo mai ricevuto alcun compenso per 1a suddetta prestazione lavorativa. L'incolpato non ha fatto pervenire deduzioni difensive benché abbia avuto debita tempestiva conoscenza della contestazione. La Corte Federale osserva che i dirigenti federali, tra i quali va ricompreso il Sig. Cappelli quale Giudice Sportivo del Comitato di Vallo di Diano, secondo la definizione dall'art. 10, comma 1°, delle N.O.I.F., esplicano funzioni non retribuite e, addirittura, non potrebbero essere dirigenti (3° comma) se traessero lucro dalla loro attività nell'ambito delta F.I.G.C.. L'incarico loro conferito è essenzialmente onorario e l'attività svolta è del tutto gratuita. Con la pretesa di compenso avanzata in sede giudiziaria per l'attività svolta, il Sig. Cappelli ha disconosciuto l'essenza stessa della propria carica, ponendosi al di fuori dell'ordinamento sportivo, delle sue regole, divieti ed obblighi cui egli è tenuto per libera scelta a seguito del suo tesseramento per la F.I.G.C. (art. 36, comma 1°, N.O.I.F.) e nomina, accettata, di Giudice Sportivo. L'att. 24 dello Statuto Federale pone l'obbligo per tutti coloro che nell'ambito della Federazione svolgono qualsiasi attività, di osservare le norme dello Statuto, di tutte le norme federali, di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisione particolari adottate dalla F.I.G.C. e dai suoi organi. La elusione degli obblighi sopra richiamati è punita con sanzioni disciplinari sino alla misura della radiazione per le persone fisiche (rectius: preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C.). L'incolpato, proponendo azione giudiziaria con pretese di compensi per l'opera prestata, ha evidentemente cercato di aggirare norme federali, quali l'art. 10, commi 1° e 3°, delle N.O.I.F., secondo le quali mai potrebbe avere riconoscimento di retribuzione nell'ambito federale per le funzioni esplicate. E' vero che, come cittadino, il tesserato resta soggetto all'ordinamento comune e gode dei diritti e della protezione giuridica che tale ordinamento riconosce, ma come soggetto dell'ordinamento giuridico calcistico egli non può fruire dei relativi diritti sportivi, primo fra tutti quello dell'appartenenza all'organizzazione, se non osservando gli obblighi sportivi corrispondenti fra i quali appunto, nella fattispecie, quelli delle norme sopra accennate. I1 comportamento dell'incolpato costituisce elusione di tali obblighi di rilevante entità e gravità sia per l'intensità del dolo e sia per l'attentato ad uno dei principi cardine, il volontariato, dell'organizzazione e della dirigenza sportiva. Appare quindi pena adeguata quella richiesta dal Procuratore Federale ai sensi dall'art. 9, comma 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, - inibizione per anni 5 con proposta al Presidente Federale del provvedimento di preclusione -. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, visto l'art. 24 dello Statuto Federale e l'art. 9, 1° e 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva: a) infligge al Sig. Fernando Cappelli la sanzione della inibizione per la durata di anni 5 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale. b) propone al Presidente Federale che venga dichiarata, a carico del Sig. Fernando Cappelli, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C..
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