F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA GIARRE/MATERA DEL 13.3.1994 E DEL GIARRE CALCIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA GIARRE/MATERA DEL 13.3.1994 E DEL GIARRE CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Giuseppe Musumeci, Componente del Consiglio della Lega Professionisti Serie C e Presidente del Giarre Calcio S.p.A., per violazione al comma 3 dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e la S.p.A. Giarre Calcio per violazione del comma 1 dall'art. 6 dello stesso Codíce a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente Sig. Musumeci, per avere quest'ultimo, dopo la partita Giarre/Matera del 13 marzo 1994, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'Ordinamento Federale nel corso di dichiarazioni rese ad un organo di informazione. Il Corriere della Sera del 15 marzo 1994 in un articolo a firma Sidro Barbagallo ha riportato fra virgolette le seguenti frasi attribuite al Sig. Musumeci: "...fatti come quelli di domenica scorsa sono comunque la degna conclusione di un campionato in cui siamo stati perseguitati da decisioni arbitrali ogni volta avverse" e "costringendoci alla sconfitta, in un momento così cruciale, ci vogliono far retrocedere" e ancora "in Italia il calcio pulito non esiste, siamo rimasti soltanto noi a praticarlo e per questo vogliono cacciarci dalla C1". Osserva la Corte che sussiste la violazione contestata e la condotta del Sig. Musumeci è lesiva della reputazione dell'Ordinamento Federale. Accusare la classe arbitrale di intenti persecutori, di costrizione alla sconfitta ed una entità non nominata di volontà di far retrocedere la società Giarre Calcio, pretendendo, oltre tutto, di essere i soli a praticare il calcio pulito è pura farneticazione tanto infondata quanto offensiva. Un Componente del Consiglio di Lega dovrebbe improntare le sua critiche alla massima prudenza e ad intenti costruttivi e non sparare contro il "palazzo", del quale fa parte, in modo demolitivo e lesivo e per nulla producente. Congrua per il Sig. Musumeci si ritiene la sanzione dell'inibizione per 1a durata di due mesi; mentre per 1a società, che ne risponde a titolo di responsabilità diretta, quella dell'ammenda di tre milioni di lire. Per tali motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Giuseppe Musumeci e i1 Giarre Calcio responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Giuseppe Musumeci la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare 1e società nell'ambito federale, per 1a durata di mesi due, ed alla Società la sanzione dell'ammenda di f. 3.000.000.
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