F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CIIRICO DEL SIG. SERGIO VIDALI, GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER AVER TENUTO UNA CONDOTTA NON CONFORME AL DETTATO ED AI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CIIRICO DEL SIG. SERGIO
VIDALI, GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI
VENEZIA GIULIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA,
PER AVER TENUTO UNA CONDOTTA NON CONFORME AL DETTATO ED AI
PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Su segnalazione della Segreteria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della
F.I.G.C., il Procuratore Federale, con atto del 9 giugno 1994, deferiva a questa Corte i1 Sig. Sergio
Vidali, Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore medesimo
per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere fatto
un uso improprio della sua tessera federale, n. 30589, prestandola a tale Alessandro Nigris al quale
veniva ritirata il 13 marzo 1994 dal personale di servizio agli ingressi dello stadio "Meazza" di
Milano.
Pur ammettendo l'addebito contestatogli, il Vidali con lettera del 21 giugno 1994 chiedeva a questa
Corte che gli venisse inflitta una sanzione lieve, avendo egli agito soltanto per leggerezza ed allo
scopo di agevolare un amico al quale aveva promesso, senza riuscirci, di procurargli un biglietto di
ingresso per assistere alla gara Milan/Sampdoria.
Aggiungeva, inoltre, di avere presentato per questo fatto le sue dimissioni dall'incarico ricoperto al
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
Ciò premesso, osserva la Corte Federale che, essendo rimasta accertata in ogni suo elemento
l'infrazione contestata al Vidali non essendovi dubbi, né in ordine alle modalità di svolgimento del
fatto, tra l'altro suffragato dalla documentazione acquisita, né in ordine alla esatta configurazione
della ipotesi disciplinare oggetto della incolpazione, non resta che determinare la natura e l'entità
della sanzione da infliggere al tesserato.
In proposito questa Corte, valutato ogni elemento, ritiene congrua ed equa la irrogazione della
inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., per la durata di anni due.
Per questi motivi, la Corte Federale dichiara il Sig. Sergio Vidali responsabile della violazione
ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea per anni due.
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