F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE GAMMARINO, SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LA CONDOTTA TENUTA NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DELLA GARA CASTELVETERE/MUGNANO DEL CARDINALE DEL 2.1.1994

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE GAMMARINO, SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE ALL'ART. 1 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LA CONDOTTA TENUTA NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DELLA GARA CASTELVETERE/MUGNANO DEL CARDINALE DEL 2.1.1994 Il Direttore della gara Castelvetere/Mugnano del Cardinale del 2.1.1994, valevole per i1 Campionato di Seconda Categoria, non disputata per impraticabilit8 del terreno di giunco, riferì che, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, una persona non nota accedeva sul terreno di giunco ed in maniera arrogante gridava: "Arbitro lo sai che stai compiendo un gesto altamente antisportivo?". Chiestogli di qualificarsi, l'intruso esibiva la tessera federale, asseriva di essere il Segretario Provinciale del Comitato di Avellino, Gammarino, minacciava di sospenderlo dall'attività, pretendendo di costringerlo ad iniziare la gara e, di fronte al suo rifiuto, lo insultava e minacciava con la seguente frase: "Ti farò vedere io cosa ti combinerò, quest'imbecille, ma chi ti ha fatto arbitro? Inetto!". L'Ufficio Indagini, investito del caso dalla Lega Nazionale Dilettanti a seguito di esposto dell'Arbitro, ha sentito alcune persone presenti all'accaduto che hanno dichiarato di aver percepito solo la parte iniziale dell'intervento del Sig. Gammarino, e cioè che quest'ultimo ha accusato l'arbitro di "comportamento antisportivo" per i1 rinvio della gara, circostanza ammessa dallo stesso Gammarino. Questi ha anche ammesso di aver raggiunto il Direttore dell'incontro nello spogliatoio e di avergli chiesto le generalità e la sezione di provenienza perché era suo intento segnalare l'accaduto a chi di competenza ed ha infine riconosciuto di "averla fatta grossa". L'Arbitro ha ribadito la sua versione dei fatti. Con apposita memoria l'incolpato ha dato atto che non era legittimato a svolgere quel suo intervento, che questo era da considerare frutto della sua ingenuità e della volontà di tutelare le modeste associazioni sportive e non certo parto di arroganza ed ha concluso con la richiesta di voler considerare "colposo" ed istintivo il suo comportamento e non "doloso" o suggerito da una scorretta interpretazione della funzione arbitrale. Osserva la Corte Federale che i testi escussi, anche se non hanno confermato integralmente la versione dei fatti come riferita dal Direttore di gara, hanno comunque evidenziato la gravità dell'intervento del Sig. Gammarino, i1 quale "rimproverò l'arbitro", "gli disse che gli ordinava di giocare" "l'apostrofò dicendogli che stava tenendo un comportamento antisportivo". Assolutamente fuori di luogo è poi la pretesa di qualificare colposa una condotta svolta con coscienza e volontà, non smentita, sotto questo profilo, dalla memoria difensiva o dal riconoscere di "averla fatta grossa". D'altra parte non sussistono valide ragioni per non accettare integralmente la versione del Direttore di gara, comprendente cioè - a conclusione dell'intervento estemporaneo ed ingiustificabile del Sig. Gammarino ed in armonia con l'intento aggressivo dimostrato - anche la minaccia e le ingiurie, che i testi assumono di non aver sentito, ma non hanno minimamente escluso. La gravità della condotta dell'incolpato attenuata dal riconoscimento di "averla fatta grossa" inducono a ritenere di giustizia la sanzione dell'inibizione per la durata di due mesi. Per questi motivi la Corte Federale sul deferimento del Procuratore Federale dichiara il Sig. Giuseppe Gamnarino responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare società nell'ambito federale per la durata di mesi due.
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