F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 9 COMMA 9 E 12 COMMA 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. DI INTERPRETAZIONE DELLE
NORME DI CUI AGLI ARTT. 9 COMMA 9 E 12 COMMA 6 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
Con lettera del 24 maggio 1994 il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi
dall'art. 16, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, di emettere pronuncia interpretativa
del combinato disposto degli arti. 9, comma 9, e 12, commi 6 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva,
"con particolare riguardo al coordinamento nel rispetto del principio della successione normativa
nel tempo".
Tale pronuncia, in effetti, risultava necessaria dopo che gli organi giudicanti di merito avevano
emesso decisioni discordi sulla base di opposte interpretazioni del citato combinato disposto. Si era
infatti sostenuto, dal giudice di prima istanza, che i1 sistema delle sanzioni sportive dovesse essere
interpretato nel senso della specificità delle sanzioni irrogate all'ambito del relativo campionato e
della loro non trasferibilità ad altri campionati. Si era, invece, sostenuto dal giudice di appello che la
specificità della sanzione e la sua non trasferibilità dovesse riguardare soltanto ed esclusivamente le
gare di Coppa Italia, con una eccezione normativa determinata dalla peculiarità di svolgimento di
tale competizione e dunque ad essa esclusivamente applicabile.
La Corte Federale ritiene che l'articolo 9 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva vada
interpretato nel senso di norma eccezionale e non suscettibile, quindi, di interpretazione analogica,
rispetto ai principia generali in materia di esecuzione delle sanzioni, stabiliti all'articolo 12 dello
stesso Codice.
Si tratta, quindi, di norma applicabile esclusivamente nel regime giuridico-sportivo delle gare di
Coppa Italia e che in nulla, per i1 resto, innova nel sistema disegnato dall'articolo 12 e in particolare
nel principio per cui i1 giocatore sanzionato transit cum onere suo nella nuova squadra e nel nuovo
campionato.
Una diversa interpretazione, che comporterebbe un capovolgimento di tali principi, non potrebbe
certo sostenersi nel silenzio del legislatore sportivo o, peggio, su una formula eccezionale
nominatim rivolta alla regolazione di una specifica competizione (il cui svolgimento temporale,
interstiziale alle competizioni che occupano l'intera stagione sportiva, è di per sè ragione sufficiente
di un separato meccanismo sanzionatorio).
D'altra parte, la stessa norma eccezionale dall'art. 9, comma 9, indica chiaramente assieme alla
deroga, anche la normale persistenza del sistema definito dell'art. 12. Questa indicazione è
contenuta a1 n. 4 della citata disposizione, quando per "le sanzioni di squalifica a tempo
determinato" (cioè quelle per 1e quali non è possibile il riferimento alle gare della sola Coppa Italia)
è richiamato appunto il disposto dall'art. 12 comma 13 del Codice di Giustizia Sportiva.
Dato normativo questo che sostiene, se pur ve ne fosse bisogno, l'interpretazione logica che pone il
sistema dell'articolo 12 come sistema generale e la norma dell'articolo 9 comma 9 come regime
speciale per 1e sole gare di Coppa Italia.
P.Q.M.
La Corte emette la seguente pronuncia interpretativa:
Sulla richiesta del Presidente Federale di interpretazione delle norme di cui agli arti. 9 comma 9 e
12 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale ha ritenuto che la norma di cui
all'att. 9 comma 9 C.G.S., in quanto norma contenente una previsione speciale, vada interpretata nel
senso che le sanzioni ivi previste debbano scontarsi nelle gare ufficiali disposte nell'ambito della
stessa competizione Coppa Italia e pertanto il menzionato art. 9 comma 9 C.G.S. disciplina una
deroga al disposto di cui all'att. 12 comma 6 C.G.S.