F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BONAVENTURA SCOPPETTA, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA L.N.D. E DIRIGENTE DELLA POL. AZZURRA DI PAGANI, PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE IN OCCASIONE DELLA GARA AZZURRA/S. ANTONIO ABATE DEL 28.2.1994, E DELLA POL. AZZURRA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ 0GGETTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BONAVENTURA SCOPPETTA, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA L.N.D. E DIRIGENTE DELLA POL. AZZURRA DI PAGANI, PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE IN OCCASIONE DELLA GARA AZZURRA/S. ANTONIO ABATE DEL 28.2.1994, E DELLA POL. AZZURRA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' 0GGETTIVA. Il Procuratore Federale, con nota 3.8.1994, ha deferito alla Corte Federale i1 Sig. Bonaventura Scoppetta, componente del Comitato Provinciale di Napoli e dirigente della Pol. Azzurra di Pagani (Salerno), per rispondere della violazione dall'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere, in occasione della gara Azzurra/S. Antonio Abate del 28.2.1994, valevole per il Campionato Esordienti, nella quale svolgeva le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra ospitante, offeso la reputazione dell'arbitro, Sig. Bonaventura Sorrentino, con le frasi "sei un deficiente, sei un cornuto"; nonché per violazione dall'art. 10, comma 7, N.O.I.F.. Ha deferito, altresì, 1a Pol. Azzurra, ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Nella memoria difensiva in data 14.9.1994, i1 Sig. Scoppetta ha dedotto: a) di non avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale; b) che le accuse a lui rivolte dall'arbitro sono state smentite dall'unico testimone presente, il dirigente Petta del S. Antonio Abate; c) che nello stesso referto arbitrale risulterebbe soltanto che egli si sarebbe rivolto all'arbitro "in modo maleducato,alzando continuamente la voce e cercando di addossare solo su di me (cioè sull'arbitro) la colpa per la non disputa della partita", mentre l'accusa di avere rivolto frasi offensive all'arbitro sarebbe stata formulata da quest'ultimo in un momento successivo, in sede di dichiarazioni rilasciate al Collaboratore dell'Ufficio Indagini qualche mese dopo; d) che lo Scoppetta vanta "una fedina sportiva immacolata" e che i1 suo comportamento deve giudicarsi come "frutto di una istintiva ingenuità", "assolutamente non doloso, né scorretto", "ma semmai errato per una sorta di eccesso di zelo e di premura nei riguardi di un gruppo di adolescenti delusi dalla mancata disputa di una gara". Alla udienza del 21.10.1994 i1 Procuratore Federale ed il Sig. Scoppetta hanno, rispettivamente, insistito per l'affermazione di responsabilità e per il proscioglimento. Osserva la Corte che la responsabilità degli incolpati, per le violazioni contestate, debba ritenersi accertata. L'assunto difensivo del Sig. Scoppetta non è attendibile. Già nel referto arbitrale, redatto immediatamente dopo i fatti, è detto non solo che lo Scoppetta si rivolgeva all'arbitro "in modo maleducato e alzando continuamente la voce", ma altresì che l'arbitro veniva "schernito sia dallo stesso Scoppetta che dai calciatori della Pol. Azzurra". Non è nemmeno rispondente al vero che il teste Sig. Patta abbia escluso che l'incolpato avesse proferito frasi offensive nei confronti dell'arbitro, e ciò perché i1 teste si è limitato a dichiarare di ignorare che cosa l'arbitro e lo Scoppetta si fossero detti nel corso del primo colloquio, al quale egli non aveva partecipato. Il Petta, inoltre, non ha mancato di precisare che lo Scoppetta "aveva un tono arrogante, quasi che avesse ragione, nonostante che fosse arrivato con forte ritardo". Ed è altresì rispondente al vero quanto affermato dall'arbitro, e cioè che lo Scoppetta gli chiese di scrivere nel referto che 1a gara non si sarebbe giocata per colpa dell'arbitro stesso e che tale richiesta fu fatta - come precisa il teste Petta - con "tono arrogante". Infine, non viene addotta dall'incolpato alcuna plausibile spiegazione per ritenere non conforme al vero quanto dichiarato dall'arbitro. E', al contrario, ragionevole e attendibile, nel contesto dei fatti e delle circostanze evidenziate, considerare affidabili il contenuto del referto arbitrale e le successive precisazioni fornite in sede di indagine. L'"ingenuità" e "l'eccesso di zelo", cui si appella l'incolpato nella memoria difensiva, non risultano, a loro volta, giustificazioni idonee a rendere inattendibile la serietà e veridicità dei fatti contestati. I quali, in definitiva, rappresentano lo svolgimento ulteriore di un comportamento del Sig. Scoppetta tenuto in chiaro contrasto alle regole del giuoco, comportamento del quale, come dirigente ed accompagnatore della squadra, egli doveva ritenersi responsabile, ma di cui, invece, non intendeva, senza plausibile ragione, assumersene la responsabilità. In conclusione, devono essere affermate la responsabilità del Sig. Scoppetta, nella sua qualità, per la violazione contestatagli, nonché la responsabilità oggettiva detta Pol. Azzurra, in relazione alla violazione ascritta al proprio dirigente. Per i fatti contestati congrua appare l'irrogazione, nei confronti del Sig. Scoppetta, della sanzione della inibizione per giorni 15; e, nei confronti della Pol. Azzurra, a titolo di responsabilità oggettiva, della sanzione della ammonizione. Occorre, altresì, disporre, ai sensi dall'art. 10, comma 7, delle Norme Organizzative Interne, la trasmissione degli atti a1 Consiglio Federale, per i provvedimenti di competenza dello stesso. Per questi motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - dichiara i1 Sig. Scoppetta Bonaventura e la Pol. Azzurra di Pagani responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge ai deferiti rispettivamente 1e sanzioni della inibizione temporanea per giorni 15 e dell'ammonizione; - dispone la trasmissione degli atti al Consiglio Federale per quanto di competenza, a norma dall'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per avere lo Scoppetta svolto continuativamente funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra Esordienti della Pol. Azzurra.
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