F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE JACO ANTONIO,COMMISSARIO TECNICO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA CASARANO/REGGINA DELL’1.5.1994.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE JACO
ANTONIO,COMMISSARIO TECNICO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA
ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA CASARANO/REGGINA
DELL'1.5.1994.
La Corte osserva che il Sig. De Jaco Antonio, benchè qualificato quale Commissario
Tecnico Regionale" presso il Comitato Regionale Puglia e pur derivando la sua nomina da un
provvedimento della F.I.G.C., non può essere considerato Dirigente Federale.
Il predetto,infatti, risulta essere un allenatore (non tesserato per alcuna società) che, nella stagione
1992/93, ha svolto una generica attività (non certo dirigenziale) come "collaboratore" presso il
Comitato Regionale Puglia esplicatasi essenzialmente in occasione dello svolgimento del Torneo
delle Regioni.
A norma dall'art. 10 N.O.I.F. sono Dirigenti Federali coloro che, con funzioni non retribuite, sono
preposti ad Organismi Federali, ovvero ne costituiscono, quali componenti i collegi direttivi, di
controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare.
E' dunque, Dirigente Federale, soltanto, la persona che, per le mansioni affidategli, possa essere
considerata partecipe, con facoltà dispositive, dell'Organizzazione Federale, sia come singolo, sia
come componente dei collegi sopra indicati.
Tale non è il caso del De Jaco, per cui viene meno la competenza della Corte Federale a giudicare.
Gli atti devono essere, pertanto,restituiti alla Procura Federale, che provvederà al deferimento al
competente Settore Tecnico della F.I.G.C. (art. 33 n. 2 R.S.T.).
Per questi motivi,la Corte Federale dichiara la propria incompetenza a giudicare i1 Sig. De Jaco
Antonio.
Dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per i1 deferimento del predetto De Jaco al Settore
Tecnico.
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