F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE JACO ANTONIO,COMMISSARIO TECNICO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA CASARANO/REGGINA DELL’1.5.1994.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE JACO ANTONIO,COMMISSARIO TECNICO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA CASARANO/REGGINA DELL'1.5.1994. La Corte osserva che il Sig. De Jaco Antonio, benchè qualificato quale Commissario Tecnico Regionale" presso il Comitato Regionale Puglia e pur derivando la sua nomina da un provvedimento della F.I.G.C., non può essere considerato Dirigente Federale. Il predetto,infatti, risulta essere un allenatore (non tesserato per alcuna società) che, nella stagione 1992/93, ha svolto una generica attività (non certo dirigenziale) come "collaboratore" presso il Comitato Regionale Puglia esplicatasi essenzialmente in occasione dello svolgimento del Torneo delle Regioni. A norma dall'art. 10 N.O.I.F. sono Dirigenti Federali coloro che, con funzioni non retribuite, sono preposti ad Organismi Federali, ovvero ne costituiscono, quali componenti i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. E' dunque, Dirigente Federale, soltanto, la persona che, per le mansioni affidategli, possa essere considerata partecipe, con facoltà dispositive, dell'Organizzazione Federale, sia come singolo, sia come componente dei collegi sopra indicati. Tale non è il caso del De Jaco, per cui viene meno la competenza della Corte Federale a giudicare. Gli atti devono essere, pertanto,restituiti alla Procura Federale, che provvederà al deferimento al competente Settore Tecnico della F.I.G.C. (art. 33 n. 2 R.S.T.). Per questi motivi,la Corte Federale dichiara la propria incompetenza a giudicare i1 Sig. De Jaco Antonio. Dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per i1 deferimento del predetto De Jaco al Settore Tecnico.
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