F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIORGIO MORO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER CONDOTTA ANTIREGOLMENTARE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AI COMPITI ISTITUZIONALI NELL’AMBITO DEL COMITATO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIORGIO
MORO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE
PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER CONDOTTA ANTIREGOLMENTARE
IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AI COMPITI
ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DEL COMITATO.
Con atto 8 settembre 1994, il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva a questa Corte
i1 Sig. Giorgio Moro in quanto, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Emilia-
Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, aveva tenuto, un comportamento
contrastante con l'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
In particolare, secondo l'atto di deferimento, il Moro aveva personalmente concepito e
fatto stampare, utilizzando fogli di carta intestati alla F.I.G.C., il comunicato ufficiale n. 37 bis -
stagione sportiva 1993/94 - il cui contenuto, per il tenore degli scritti e dei disegni, appariva
contrastare con i principi del richiamato art. 1.
Nel contestare l'addebito, la difesa dell'incolpato faceva leva, dal suo canto, sulle seguenti
argomentazioni.
L'uso della carte intestata F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico era in realtà i1 risultato di un
fotomontaggio; la sottoscrizione del comunicato, del resto, era stata apposta con 1'uso della
macchina: non era costituita cioè dalla "firma" del Moro; il "documento", infine, era stato inviato ad
un numero limitatissimo di persone, legate da particolari rapporti di amicizia e confidenza con i1
Moro e non poteva, quindi, essere considerato un atto ufficiale riconducibile ad organi della
Federazione.
In sostanza, l'iniziativa de qua era stata presa in occasione della vittoria della Coppa Primavera ed al
solo scopo di esprimere il forte entusiasmo per il lieto ed insperato evento.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che, anche alla stregua delle giustificazioni addotte dal Moro nel
corso dell'interrogatorio reso al rappresentante dell'Ufficio Indagini e ribadite nell'odierna
discussione orale, possa senz'altro escludersi che nella specie sia ravvisabile una violazione dall'art.
1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Innanzitutto, manca completamente 1a prova che il Moro abbia personalmente partecipato alla
falsificazione della carta utilizzata per i1 "comunicato": a ben vedere, il documento consta di due
parti e una, quella contenente la indicazione dei dati formali, rappresenta i1 prodotto di una
grossolana manipolazione effettuata da persone rimaste ignote, tra l'altro, utilizzando carta intestata
non più "in vigore".
In secondo luogo, si può escludere, con analoga certezza, che i1 Moro abbia inteso, con i1 testo da
lui composto su comuni fogli di carta bianca, porre in essere un effettivo "comunicato" ufficiale.
A questo convincimento si perviene sia tenendo conto delle circostanze già segnalate in narrativa,
sia tenendo conto del numero limitatissimo ed assolutamente fidato dei destinatari del comunicato
medesimo.
In ultima analisi, si può ritenere che l'intero episodio si sia esaurito in un ambito assai ristretto e
senza che in alcun modo il Moro sia potuto apparire, anche ai pochi destinatari del "documento",
investito delle funzioni federali di sua competenza: si è trattato, insomma, di una iniziativa ioci
causa, del tutto estranea all'attività federale ed alle norme che ne regolamentano la disciplina.
Sia sotto i1 profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, questa Corte ritiene, pertanto, che
manchino gli estremi per emettere un giudizio di censura.
Per i suesposti motivi 1a Corte Federate, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Giorgio Moro dall'incolpazione ascrittagli perché il fatto
non costituisce illecito disciplinare.
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