F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO TENUTO IN OCCASIONE DELLA GARA BADESSE/NUOVA GROSSETO DEL 13.4.1994. 5 – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO TENUTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.G.C. DI GROSSETO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO
FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO TENUTO IN
OCCASIONE DELLA GARA BADESSE/NUOVA GROSSETO DEL 13.4.1994.
5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO
FRANCHINI, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO
TENUTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO PROVINCIALE
F.I.G.C. DI GROSSETO.
Con distinti atti, la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Corte il Sig. Sergio
Franchini, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.,
per avere tenuto in due distinte circostanze un comportamento contrastante con le norme
regolamentari. In particolare, secondo l'organo dell'accusa sportiva, i1 predetto Franchini, in data
23.5.1994 aveva rivolto al1'indirizzo di tutti i Componenti del Comitato sopracitato generiche
espressioni ingiuriose: aveva specificamente apostrofato più volte tale Mucci Roberto ed alla sua
reazione verbale aveva tentato di aggredirlo mentre si accingeva a rientrare nella sua stanza.
I1 precedente 13 aprile, inoltre, 1o stesso Franchini, in occasione della gara Badesse/Nuova
Grosseto, si era rivolto all'Arbitro ed ai suoi Collaboratori con tono offensivo e minaccioso dicendo,
tra l'altro, "...tanto mi ricorderò di voi tre".
Ciò premesso, questa Corte osserva che in ordine alla responsabilità del Franchini non è lecito
prospettare dubbi.
Invero, trattandosi di due deferimenti riuniti in un solo procedimento per connessione soggettiva, va
affermato che dal dettagliato rapporto redatto dall'Arbitro e dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio
Indagini emerge con certezza che i fatti si sono realmente svolti così come risulta dagli atti di
deferimento; e non è da porsi in discussione che essi siano integrativi del precetto contenuto nel
citato art. 1 comma 1 C.G.S..
Né, d'altra parte, la tesi difensiva prospettata dall'incolpato, può avere alcuna rilevanza al fine di
escludere il fondamento degli addebiti a lui ascritti.
Per quanto riguarda l'episodio del 13 aprile, come giustamente si rileva nella relazione dell'Ufficio
Indagini, anche se si volesse dare credito a11'assunto del Franchini secondo cui egli in compagnia
degli altri dirigenti voleva solo ottenere dall'Arbitro l'elenco dei giocatori colpiti da sanzioni, da un
lato, una simile pretesa non poteva essere avanzata; dall'altra la risposta negativa ricevuta dal
Direttore di gara in nessun caso poteva legittimare la ricordata reazione aggressiva.
Per quanto riguarda, poi, l'altro episodio qui esaminato, c'è da dire che l'incolpato ha
sostanzialmente ammesso l'addebito, riconoscendo di avere potuto perdere "per un attimo il
controllo".
E ciò è sufficiente a dare fondamento all'ipotesi contravvenzionale elevata a suo carico.
In definitiva, tenendo conto della vicenda nel suo complesso, stimasi equa l'irrogazione di una
sanzione della inibizione per la durata di sei mesi.
Per i suesposti motivi, la Corte Federale, riuniti i deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore
Federale, dichiara il Sig. Franchini Sergio responsabile delle violazioni ascrittegli e gli infligge la
sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 6.
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