F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO A SEGUITO DI RINVIO ALLA CORTE FEDERALE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. NUNZIANTE DE MAIO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA L.N.D. E GIA’ DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO S. GREGORIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COM~IA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A DIVERSE GARE DEL CAMPIONATO CAMPANO DI 1° CATEGORIA 1992/93.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it PROCEDIMENTO A SEGUITO DI RINVIO ALLA CORTE FEDERALE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. NUNZIANTE DE MAIO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA L.N.D. E GIA' DIRIGENTE DELLA SOCIETA' PRO CALCIO S. GREGORIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COM~IA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A DIVERSE GARE DEL CAMPIONATO CAMPANO DI 1° CATEGORIA 1992/93. Esaminati gli atti del procedimento instaurato, a seguito di rinvio da parte della C.A.F., a carico del Sig. Nunziante De Maio, in quanto Componente del Comitato Provinciale di Napoli della Lega Nazionale Dilettanti e già dirigente della Pro Calcio S. Gregorio, ed in particolare le contestazioni mosse all'incolpato dai competenti Organi Federali nonché 1e controdeduzioni del Sig. De Maio; ritenuto che è rimasto provato, sulla base degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, giusta la documentazione in atti, che nel corso del Campionato di la Categoria 1992/93 indetto dal Comitato Regionale Campania venivano schierate nette fila dell'U.S. Caposele (poi trasformatasi in Pro Calcio S. Gregorio) in occasione di gare ufficiali persone non tesserate in qualità di calciatori o di guardalinee, ed altre sotto falso nome; considerata l'accertata responsabilità per tali fatti del Sig. De Maio Nunziante, da solo o in concorso con altri; ritenuto che il comportamento del predetto Sig. De Maio, dirigente della U.S. Pro Calcio S. Gregorio, nonché Dirigente Federale, concreti grave violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.; sentite le conclusioni del Procuratore Federale; la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. De Maio Nunziante responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione della inibizione per anni 5 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it