F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 20 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MAMBELLI ALBERTO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA L.N.D., E FRISENDA ROSARIO, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI COMITATI.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 20 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MAMBELLI ALBERTO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA L.N.D., E FRISENDA ROSARIO, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI COMITATI. Con atto del 24.7.1994 il Procuratore Federale procedeva al deferimento a carico dei Sigg.ri Mambelli Alberto, Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna L.N.D. e Frisenda Rosario, Presidente del Comitato Provinciale di Ravenna, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere il primo consentito al titolare della Soccer International s.r.l. lo svolgimento di attività promozionale di incontri di calcio giovanile, con l'indebito uso del marchio F.I.G.C. e CONI, nonché l'organizzazione di un Torneo di calcio giovanile in Cotignola, in concomitanza di gara ufficiale tra Rappresentative Giovanili Nazionali, il secondo per avere collaborato all'organizzazione ed all'effettuazione del predetto Torneo. La Corte ritiene che 1a responsabilità dei due incolpati risulti dai seguenti elementi emersi dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini: 1) relazione del dottor Giancarlo Tratta i1 quale ha riferito di essere venuto a conoscenza dal Presidente e dal Segretario dall'U.S. Cotignola che, il 22.1.1994, nel corso di una riunione conviviale, alla quale avevano partecipato il Presidente del Comitato Regionale, Mambelli, Dirigenti dell'U.S. Cotignola e il Direttore della Soccer International, Mazzolini, si era parlato della organizzazione del Torneo Perini (oggetto della incolpazione), Torneo argomento anche di incontri avvenuti in precedenza. Il Tratta ha riferito, altresì, di aver ricevuto dal Presidente del Cotignola la copia della lettera, con 1a quale detta società comunicava al Comitato Regionale che, il 9.2.1994, si sarebbe svolto il Torneo "come da accordi verbali con il Presidente Mambelli"; 2) contenuto e natura dell'attività della Soccer International (promozione ed incontri di calcio giovanile in Italia e all'estero) svolta con l'approvazione (tacita) del Presidente Mambelli, il quale ha consentito nella propria sede, la propaganda delle iniziative della Soccer e non ha inibito alla stessa l'uso del marchio F.I.G.C. e CONI accanto a quello societario (si veda documento a carte 73 retro); 3) sponsorizzazione del Comitato Regionale da parte del Mazzolini, con fornitura di materiale di abbigliamento sportivo e con il finanziamento di alcuni Tornei ( per 1e sue prestazioni al Mazzolini era stata rilasciata la tessera federale n. 34103, quale "collaboratore del C.R. Emilia Romagna); 4) dichiarazione del Presidente del Comitato Regionale A.I.A. Emilia-Romagna, Vecchiatini, il quale ha riferito di avere avuto richiesta telefonica dal Presidente del Comitato Provinciale di Ravenna, Frisenda Rosario, di designazione di arbitri per i1 Torneo di che trattasi; di avere, in seguito, fatto presente al Frisenda che 1e designazioni degli arbitri era subordinata ad una formale autorizzazione del Torneo da parte della Federazione, ma di essere stato tranquillizzato dal Frisenda, il quale gli aveva detto di avere avuto autorizzazione verbale alla disputa del Torneo da parte del Presidente Mambelli; 5) attività del Frisenda, il quale oltre a richiedere la collaborazione del Comitato Regionale A.I.A., ha acconsentito la trasmissione, dalla sede del proprio Comitato Provinciale, di un telefax, con il quale veniva attribuita all'U.S. Cotignola la veste formale di organizzatore del Torneo, all'evidente fine di superare il diniego all'autorizzazione opposto dalla Lega; 6) dichiarazioni del Presidente Mambelli, il quale, dopo aver sostenuto di avere fatto presente al Mazzolini (del quale, peraltro, da tempo conosceva le intenzioni di organizzare il Torneo) che, in ogni caso, occorreva l'autorizzazione della Federazione, ha ammesso di aver ricevuto i1 7.2.1994 (cioè due giorni prima della data prevista per la manifestazione organizzata dalla Soccer proprio in concomitanza di una gara ufficiale) i fax dall'U.S. Cotignola, quale prestanome della Soccer, e del Comitato Provinciale di Ravenna, con i quali si preannunziava la disputa del Torneo Perini. In conclusione, la Corte Federale osserva che i fatti addebitati risultano provati e che, sia al Mambelli che al Frisenda, debba essere mossa censura per la collaborazione in generale con la Soccer International, nella persona del Mazzolini, e in particolare, per quanto riguarda il Torneo non autorizzato, di non essersi fattivamente impegnati per impedirne l'effettuazione, anzi favorendolo, quanto meno nella prima fase degli accadimenti. Sanzione congrua per entrambi gli incolpati appare quella di cui al dispositivo. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i Sigg.ri Mambelli Alberto e Frisenda Rosario responsabili delle violazioni ascritte ed infligge loro la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, per la durata di mesi 6.
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