F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ONTE GIOSUE’, PRESIDENTE DEL COMITATO DI TORRE ANNUNZIATA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL COMITATO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ONTE
GIOSUE', PRESIDENTE DEL COMITATO DI TORRE ANNUNZIATA DEL SETTORE
PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL
COMITATO.
Nel corso di un procedimento disciplinare nei confronti dell'arbitro effettivo Onte Luigi, i1
Procuratore Arbitrale Nazionale avendo ravvisato responsabilità nei confronti di un Dirigente
Federale, Onte Giosuè, padre di Luigi, Presidente del Comitato Provinciale di Torre Annunziata del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, ha trasmesso copia degli atti al Capo dell'Ufficio
Indagini, che dispose accertamenti in merito.
Questi si conclusero col rilevare che il Presidente Onte Giosuè era solito trasmettere all'A.I.A.
competente i comunicati ufficiali, contenenti il programma delle gare da disputare, in ritardo e che
il 9 dicembre 1994 aveva autorizzato personalmente i1 figlio Luigi ad arbitrare. la gara Atletico
Scafati/Don Bosco del Torneo Esordienti, in assenza della prescritta autorizzazione da parte della
Sezione A.I.A. di Torre Annunziata.
Alla contestazione della violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva il
Presidente Onte Giosuè si è protestato innocente.
Circostanze specifiche sono:
- che alla menzionata gara non era presente alcun arbitro - anche perchè, per prassi, quando non si
riusciva a comunicare per tempo il calendario delle gare al1'A.I.A., veniva designato un arbitro
presente ovvero un dirigente delle Società;
- che i due dirigenti delle squadre, che avrebbero dovuto disputare l'incontro, chiesero per iscritto
all'arbitro Onte Luigi di arbitrare la gara;
- che il Presidente Giosuè Onte, presente, espresse parere favorevole a quella direzione.
Orbene, non si può legittimamente sostenere che il Dirigente Federale non abbia mantenuto
cond9tta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonchè della
correttezza morale e materiale nell'esprimere il suo parere sulla legittimità dell'arbitraggio di una
gara, in mancanza di autorizzazione dell'A.I.A..
Non rientrava nella sua competenza "autorizzare" l'arbitraggio ed il parere espresso potrebbe
ritenersi illegittimo solo se fosse provato che dolosamente avesse creato la situazione favorevole per
fare arbitrare i1 figlio Luigi, omettendo a bella posta di comunicare il calendario delle gare alla
sezione A.I.A.-.
Dall'indagini, in realtà, è emessa una vecchia questione.
Da una parte il Comitato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Torre Annunziata
favorevole agli arbitraggi gratuiti, che non comportavano cioè rimborsi spese, da affidare a
Dirigenti di società o ad arbitri, reperiti in assenza dell'arbitro designato o designando, al solo scopo
di non gravare sulle magre casse delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (in
tali casi il rimborso non veniva richiesto).
Dall'altra la Sezione dell'Associazione Italiana Arbitri di Torre Annunziata decisa a tutelare la
categoria e le funzioni arbitrali.
Pretendere di coinvolgere la condotta dell'Arbitro Onte Luigi con le funzioni del Presidente Onte
Giosuè del Comitato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Torre Annunziata, suo
padre, attribuendo al parere da quest'ultimo espresso, favorevole allo svolgimento delle funzioni
arbitrali da parte di suo figlio, il significato di "autorizzazione", non prevista da alcuna norma ed
assolutamente fuori dal sistema, non è logico per cui si impone il proscioglimento dell'incolpato
perchè il fatto non costituisce violazione disciplinare.
Per questi motivi la Corte, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore
Federale, proscioglie il Sig. Onte Giosuè dall'incolpazione ascrittagli perchè il fatto non costituisce
violazione disciplinare.
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