F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ONTE GIOSUE’, PRESIDENTE DEL COMITATO DI TORRE ANNUNZIATA DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL COMITATO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ONTE GIOSUE', PRESIDENTE DEL COMITATO DI TORRE ANNUNZIATA DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL COMITATO. Nel corso di un procedimento disciplinare nei confronti dell'arbitro effettivo Onte Luigi, i1 Procuratore Arbitrale Nazionale avendo ravvisato responsabilità nei confronti di un Dirigente Federale, Onte Giosuè, padre di Luigi, Presidente del Comitato Provinciale di Torre Annunziata del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, ha trasmesso copia degli atti al Capo dell'Ufficio Indagini, che dispose accertamenti in merito. Questi si conclusero col rilevare che il Presidente Onte Giosuè era solito trasmettere all'A.I.A. competente i comunicati ufficiali, contenenti il programma delle gare da disputare, in ritardo e che il 9 dicembre 1994 aveva autorizzato personalmente i1 figlio Luigi ad arbitrare. la gara Atletico Scafati/Don Bosco del Torneo Esordienti, in assenza della prescritta autorizzazione da parte della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata. Alla contestazione della violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva il Presidente Onte Giosuè si è protestato innocente. Circostanze specifiche sono: - che alla menzionata gara non era presente alcun arbitro - anche perchè, per prassi, quando non si riusciva a comunicare per tempo il calendario delle gare al1'A.I.A., veniva designato un arbitro presente ovvero un dirigente delle Società; - che i due dirigenti delle squadre, che avrebbero dovuto disputare l'incontro, chiesero per iscritto all'arbitro Onte Luigi di arbitrare la gara; - che il Presidente Giosuè Onte, presente, espresse parere favorevole a quella direzione. Orbene, non si può legittimamente sostenere che il Dirigente Federale non abbia mantenuto cond9tta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonchè della correttezza morale e materiale nell'esprimere il suo parere sulla legittimità dell'arbitraggio di una gara, in mancanza di autorizzazione dell'A.I.A.. Non rientrava nella sua competenza "autorizzare" l'arbitraggio ed il parere espresso potrebbe ritenersi illegittimo solo se fosse provato che dolosamente avesse creato la situazione favorevole per fare arbitrare i1 figlio Luigi, omettendo a bella posta di comunicare il calendario delle gare alla sezione A.I.A.-. Dall'indagini, in realtà, è emessa una vecchia questione. Da una parte il Comitato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Torre Annunziata favorevole agli arbitraggi gratuiti, che non comportavano cioè rimborsi spese, da affidare a Dirigenti di società o ad arbitri, reperiti in assenza dell'arbitro designato o designando, al solo scopo di non gravare sulle magre casse delle società del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (in tali casi il rimborso non veniva richiesto). Dall'altra la Sezione dell'Associazione Italiana Arbitri di Torre Annunziata decisa a tutelare la categoria e le funzioni arbitrali. Pretendere di coinvolgere la condotta dell'Arbitro Onte Luigi con le funzioni del Presidente Onte Giosuè del Comitato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di Torre Annunziata, suo padre, attribuendo al parere da quest'ultimo espresso, favorevole allo svolgimento delle funzioni arbitrali da parte di suo figlio, il significato di "autorizzazione", non prevista da alcuna norma ed assolutamente fuori dal sistema, non è logico per cui si impone il proscioglimento dell'incolpato perchè il fatto non costituisce violazione disciplinare. Per questi motivi la Corte, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Onte Giosuè dall'incolpazione ascrittagli perchè il fatto non costituisce violazione disciplinare.
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