F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL’ART. 98 COMlA 9 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C..

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 98 COMlA 9 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.. La Corte Federale, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione sottopostale dal Presidente Federale con lettera prof. n. 11.199 del 2 agosto 1995, riunitasi in sede di procedimento di interpretazione, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16, corona 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. OSSERVA La prima questione sottoposta a questa Corte concerne la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 98 comma 9 N.O.I.F., che escludono il diritto al percepimento dell'indennità di preparazione e promozione da parte della società "nel caso di declaratoria di risoluzione del contratto e nel caso di revoca dell'affiliazione". Vengono all'esame due contrapposte tesi. Con l'una si sostiene che lo "svincolo d'autorità"del calciatore professionista per mancata iscrizione della società, per la quale è tesserato, al campionato di competenza (art. 110, comma 1, N.O.I.F.), seguita ovviamente da iscrizione a campionato minore - altrimenti si cadrebbe nell'ipotesi di revoca dell'affiliazione -, provoca la risoluzione "ope legis" del contratto professionistico in corso e quindi l'esclusione del diritto all'indennità come previsto dall'articolo in esame. Al contrario, con una seconda tesi si afferma che la risoluzione del contratto di prestazione sportiva società/calciatore è istituto ontologicamente diverso dallo "svincolo" considerato dell'art. 110, comma 1, con il quale ha in comune l'effetto finale e cioè la decadenza del vincolo con la società di appartenenza, ma non il momento genetico che è invece disciplinato dell'art. 117 N.O.I.F. e ricollegato a situazioni affatto diverse da quella che determina i1 suddetto svincolo. Perciò la non menzione dello "svincolo" nel testo dall'art. 98 citato, che fa un elenco tassativo dei casi di ablazione del diritto a11'indennità, è sufficiente ad escludere quella sorta di risoluzione "ope legis", non dichiarata nè pronunciata, da quelle previste dell'art. 98, comma 9. La Corte ritiene di dover dare adesione a quest'ultimo indirizzo. Intanto è necessario esaminare se nella soggetta materia la norma di cui all'att. 110, comma 1, N.O.I.F., possa essere utilizzata ai fini dell'interpretazione dell'art. 98, comma 9, il che è poi l'obiettivo essenziale del presente procedimento di interpretazione. La risposta non può essere che negativa. La norma contenuta nell'art. 110, comma 1, N.O.I.F., come tutta le disposizioni sullo "svincolo" (dall'art. 106 all'att. 113) non concernono calciatori "professionisti", i calciatori cioè che, soltanto, possano stipulare contratti di prestazioni sportive (art. 28 e 93 N.O.I.F.). I1 "vincolo" per questi calciatori è stato abolito, anche se con gradualità nel tempo, con 1a Legge 23 marzo 1981 n. 91 (art. 16), la quale da un lato ha disegnato la nuova figura del "professionista sportivo" e dall'altro ha creato l'indennità di preparazione e promozione (art. 6), quale giusto indennizzo per la società che ha contribuito alla preparazione e promozione del calciatore, quindi non solo all'addestramento, ma al miglioramento del suo livello atletico e della sua carriera sportiva. La legge ha demandato la regolamentazione dell'indennità alle Federazioni Sportive e la F.I.G.C. ha adeguato le proprie Norme Organizzative Interne al dettato della legge, l'interpretazione delle quali, pertanto, va eseguita nel quadro normativo statuale. Perciò quel "vincolo" che ormai residua nell'ordinamento sportivo non riguarda i calciatori professionisti, ma soltanto quelli che esplicano attività dilettantistica (non professionisti) o che, essendo giovani, esplicano attività addestrativa ed agonistica fino al raggiungimento dello "status" di professionista, legato all'acquisizione di determinati requisiti quali l'età e/o la partecipazione ad un determinato numero di gare di campionato professionistico ("giovani di serie"), oppure "giovani" tout court tesserati per società di Lega Dilettanti. Tuttavia il vincolo non è assoluto. Si è disciplinata infatti una specifica regolamentazione dello stesso e, in particolare, la previsione di ben precisi limiti, normali dagli arti. 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112 bis e 113, N.O.I.F.. E' appena il caso di ricordare che il riferimento alle Leghe Professionistiche contenuto nell'ultima parte dall'art. 110, comma 1, per gli adempimenti di pubblicazione dell'avvenuto svincolo d'autorità, non può costituire una sorta di implicita estensione dell'istituto ai calciatori professionisti. E' intuitivo che la norma non poteva non far carico di tali adempimenti anche alle Leghe Professionistiche per 1a semplice ragione che per le società delle stesse sono tesserati i "giovani di serie". Concludendo sul punto, nessuna delle disposizioni succitate, può costituire valido ausilio per l'interpretazione dall'art. 98, comma 9, N.O.I.F.. Allora, la corretta interpretazione deve farsi con riferimento ad un quadro normativo diverso, non perdendo di vista il fatto che l'indennità prevista da legge dello Stato costituisce un diritto delle Società Sportive. Giustamente si è detto che 1e ipotesi di deroga al riconoscimento del diritto all'indennità (seppur ammissibili, sul che potrebbe rendersi necessario un approfondimento) sono e debbono ritenersi tassative e, si aggiunge, correlate a situazioni di patologia del rapporto contrattuale o di esclusione della società dalla Federazione Sportiva e quindi dalla stessa organizzazione che le consente l'attività sportiva. Ciò significa che all'espressione contenuta nel testo dall'art. 98, corona 9, N.O.I.F.: "nel caso di declaratoria di risoluzione del contratto e nel caso di revoca dell'affiliazione" occorre dare quella rigorosa interpretazione che, certamente, il quadro normativo in proposito consente. Sotto il profilo letterale devono escludersi dalle ipotesi considerate dall'art. 98, corona 9, le risoluzioni "non dichiarate", perché la norma parla con puntuale espressione di "declaratoria di risoluzione". I1 riscontro dell'importanza dell'espressione letterale ai fini interpretativi è dato dalla constatazione che le norma federali prevedono risoluzioni dichiarate e non dichiarate. Le risoluzioni non dichiarate - di cui purtuttavia gli Organi federali debbono pur prendere o dare atto (art. 117, corona 1, N.O.I.F.) perchè in ogni caso determinano conseguenze sul tesseramento - sono quelle "ope legis". Le risoluzioni consensuali, ad esempio, sono fra quelle per le quali non necessita una "declaratoria" e, comunque, per essa prevista una specifica disciplina (art. 117, comma 3, in virtù del quale è necessaria una espressa rinunzia all'indennità da parte della società) che è incompatibile di per sè col disposto dall'art. 98, comma 9. Lo stesso è a dirsi di quella risoluzione "ope legis" che consegue alla retrocessione della società da un campionato professionistico a campionato della Lega Dilettanti, ove non è previsto l'impiego di calciatori professionisti, e ciononostante il calciatore è obbligato a subire la prosecuzione del tesseramento con la stessa società con l'assunzione della qualifica di "non professionista" a meno che non stipuli, nei termini stabiliti dal Consiglio Federale (ultimo periodo del comma 9 dall'art. 117 N.O.I.F.),contratto con altra società professionistica. Nella prima ipotesi restando il calciatore vincolato come "non professionista" per la stessa società non possono sorgere problemi in ordine a corresponsione della indennità; nel caso di stipulazione del contratto con altra società professionistica vale il disposto di cui all'art. 97 comma 1 lett. a) N.O.I.F.. Nè è possibile distinguere tra retrocessione per esito di classifica nel campionato e retrocessione dovuta a rinunzia a disputare il campionato di competenza, ai fini del regolamento della indennità; in entrambe le ipotesi si tratta di risoluzione "ope legis" e non dichiarata e nessuna norma porta a soluzione diversa; anzi lo stesso art. 98, comma 1, conferma che l'indennità di preparazione e promozione spetta alla società, titolare del precedente contratto con calciatore, anche se retrocessa a campionato dilettantistico, senza precisare a che titolo tale retrocessione sia avvenuta. ' Le risoluzioni, quindi, che possono dar luogo alla perdita dell'indennità sono soltanto quelle che l'art. 117, comma 2, N.O.I.F., identifica col rinvio all'Accordo Collettivo con l'A.I.C. (art. 16 e 17), per le varie gravi inadempienze contrattuali·ivi previste, tutte oggetto di accertamento da parte di speciali organi federali e della relativa declaratoria. Quanto al quesito relativo all'efficacia dell'interpretazione di norma data da questa Corte, è principio generale dell'ordinamento giuridico recepibile in quello federale che essa non può estendersi ai rapporti definiti anteriormente alla pubblicazione di essa ovvero coperti da giudicato, quale è quello per il quale è stato promosso il procedimento di interpretazione per effetto dell'intervenuta decisione della C.A.F., sull'an debeatur. Per questi motivi 1a Corte Federale, - chiamata a pronunciarsi in merito alla questione sottopostale dal Presidente Federale con lettera prof. n. 11.199 del 2 agosto 1995; - esaminata la stessa sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma dall'art. 29, comma 1, dello Statuto e dell'art. 16 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva; EMETTE La seguente pronuncia interpretativa: "Nella interpretazione sistematica degli articoli 98, comma 9, e 110, comma 1, N.O.I.F., l'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del contratto, espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e conseguente inattività della società in qualsiasi campionato della F.I.G.C.. L'interpretazione della Corte Federale non può avere efficacia nelle controversie già definite con decisione irrevocabile".
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it