F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ ED ALL’AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLA DISPOSIZIONE DELLA L.N.D. PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE IN RELAZIONE AL “LIMITE. DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' ED ALL'AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA DISPOSIZIONE DELLA L.N.D. PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE IN RELAZIONE AL "LIMITE. DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA Con decisione 11 gennaio 1996 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, accogliendo il reclamo proposto dalla Pol. Lativoli 1919, infliggeva al Fiumicino Calcio la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di Eccellenza disputatasi il 17 dicembre 1995, per avere quest'ultima indicato nell'apposita distinta solamente cinque calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, anziché sei come era invece suo obbligo (Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995 del Comitato Regionale Lazio per il Campionato di Eccellenza 1995/96). Il Giudice Sportivo riteneva che sussistesse l'infrazione, anche se il Fiumicino Calcio aveva elencato in tutto 15 calciatori invece di 16, in quanto la disposizione violata prevedeva l'obbligo di includere in ogni caso nella distinta sei calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, sanzionandone l'inosservanza con la perdita della gara. Proponeva reclamo il Fiumicino Calcio alla Commissione Disciplinare di detto Comitato, sostenendo che il mancato inserimento del sesto calciatore, dovuto peraltro ad improvviso malore dello stesso, costituiva irregolarità meramente formale, da punire in maniera più lieve, dal momento che la presenza in campo dei calciatori, rientranti nei limiti di età, era stata comunque assicurata, avendo preso parte alla gara, per tutta la durata, ben due di essi. La Commissione Disciplinare, con decisione 9 febbraio 1996, respingeva il reclamo, deducendo che la disposizione del Comitato Regionale concerneva l'inclusione dei calciatori in discorso nella distinta e non l'obbligo della partecipazione alla gara di almeno uno di tali calciatori. Contro tale decisione la Società proponeva appello alla C.A.F., insistendo sulla natura meramente formale della irregolarità: infatti essa aveva utilizzato durante la gara quattro giovani calciatori e l'inserimento nella distinta del sesto giovane calciatore, sedicesimo nel complesso, sarebbe stato irrilevante in quanto, peraltro, erano state utilizzate tutte le sostituzioni consentite. La C.A.F. con Ordinanza 8 marzo 1996 chiedeva l'interpretazione autentica di questa Corte "in ordine alla legittimità ed all'ambito di operatività della disposizione della Lega Nazionale Dilettanti per il Campionato di Eccellenza Regionale, in relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione a11'età, in riferimento al caso di specie". La Corte osserva: il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare hanno fatto letterale applicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 5.7.1995), che a sua volta riproduce quella del Consiglio Direttivo della L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 1995, stabilendo, come da facoltà concessa, il numero di sei calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, da includere obbligatoriamente nella distinta dei partecipanti alle gare del Campionato di Eccellenza. E' necessario innanzitutto accertare, per meglio intendere le disposizioni in discussione, quali siano gli obiettivi che la Lega Nazionale Dilettanti si sia proposta, come sia congegnato il meccanismo per conseguirli ed esaminare poi la compatibilità col quadro normativo delle fonti primarie in proposito. Appare intanto chiaro che scopo dei disposti è quello della valorizzazione dei calciatori giovani in generale e, in particolare, nel Campionato di Eccellenza, mediante 1'incentivazione dell'impiego di essi nelle gare ufficiali della prima squadra. Tale scopo la Lega ha ritenuto di raggiungere mediante la statuizione dell'obbligo di includere un numero variabile da quattro a sei di tali calciatori nella "distinta" dei partecipanti alla gara, dando facoltà ai Comitati Regionali di fissarne il numero tra il minimo ed il massimo sopraindicati. Ciò trova giustificazione nelle differenze locali per strutture, per reclutamento, per livello tecnico e per impiego di giovani calciatori. Perciò la disposizione consente che siano gli stessi Comitati Regionali a r fissarne il numero di probabile od obbligatorio impiego. Non è dubbio infatti che se l'obbligo di inclusione fosse di quattro o cinque calciatori su una distinta di sedici componenti la distinta stessa, l'impiego di essi sarebbe solo eventuale seppur probabile, mentre se l'obbligo concernesse l'indicazione di sei calciatori, l'impiego di uno di essi sarebbe senz'altro certo. Nel caso di specie la disposizione come recepita dal Comitato Regionale Lazio è intesa sicuramente a far partecipare, comunque e come minimo, un calciatore giovane fin dall'inizio della gara, anche nel caso di sostituzione successiva di uno dei partecipanti. La Corte ritiene che tale meccanismo possa definirsi legittimo e quindi legittima l'imposizione dell'obbligo di inclusione nella distinta di un certo numero di calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi, in quanto tendente al probabile impiego di essi e solo in particolari casi risolventesi in obbligo di impiego. La sanzione della perdita della gara però, comminata indiscriminatamente per qualsiasi violazione delle disposizioni in discussione, non appare coerente coi principi delle fonti primarie e subprimarie dell'ordinamento della F.I.G.C.. Infatti l'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti fa riferimento all'impiego dei calciatori e dei relativi limiti ed obblighi, rinviando per 1e violazioni alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonchè nei casi di violazione dall'art. 34 bis delle N.O.I.F.. Quest'ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare, prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell'att. 7 C.G.S., l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Come si evince chiaramente dalle citate norme, la perdita della gara è comminata solo per fatti che in un certo qual modo possano influire sull'esito regolare della stessa, ma non certamente per violazioni che a tale esito sono completamente estranee, come la incompleta compilazione della distinta che non influisca sull'obbligatoria partecipazione o effettivo impiego di determinati calciatori in gara. Da ciò discende, nonostante la diversa espressione letterale della disposizioni in questione, che la stessa debba interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita della gara è applicabile solo quando i1 numero di giovani calciatori da indicare obbligatoriamente nella "distinta" secondo le disposizione della L.N.D. e dei Comitati Regionali, determinino necessariamente la partecipazione alla gara di almeno uno di essi, anche in occasione delle eventuali sostituzioni e la incompletezza della "distinta" non lo consenta. Ovviamente sono fatte salve, nel caso di incompletezza della distinta senza conseguenze per la partecipazione di giovani calciatori, altre, diverse ed eventuali sanzioni disciplinari. Per questi motivi la Corte Federale delibera: le disposizioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, emanate sulla base dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, devono essere interpretate alla luce dall'art. 34 bis delle N.O.I.F., come norme obbliganti all'impiego di almeno un giovane calciatore (nato dal 1° gennaio 1975 in poi), nel caso che il limite numerico lo determini necessariamente. Pertanto non è soggetta a sanzione la società che abbia adempiuto a tale obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane calciatore, ancorché sia incorsa in incompleta compilazione della distinta.
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