F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL SIG. BALDAS FABIO, VICE COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE, PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEGLI ORGANI ARBITRALI NAZIONALI, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., RILASCIATE NEL CORSO DI UNA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PORDENONE IL 10.3.1995

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL SIG. BALDAS FABIO, VICE COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE ARBITRI NAZIONALE, PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEGLI ORGANI ARBITRALI NAZIONALI, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., RILASCIATE NEL CORSO DI UNA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PORDENONE IL 10.3.1995 I1 Procuratore Federate ha deferito i1 Sig. Fabio Baldas, Vice Commissario C.A.N. all'epoca dei fatti, per violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. I1 Sig. Baldas, secondo l'accusa, in occasione di una riunione tecnica tenutasi il 10 marzo 1995 nella Sezione di Pordenone del Comitato Regionale A.I.A. Friuli-Venezia Giulia, di cui era relatore, aveva offeso la reputazione del Presidente dell'A.I.A., del Comitato Nazionale, del Presidente e dei Componenti del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia censurandone o la mancanza di professionalità o in genere la cattiva gestione degli uomini e dei mezzi, con espressioni offensive quali "pippa di arbitro" oltrechè con apprezzamenti poco lusinghieri e comunque fuori luogo, Sono stati prodotti e risultano agli atti la lettera-relazione 16.3.1995 inviata al Presidente del Comitato Regionale A.I.A. Friuli-Venezia Giulia dall'arbitro fuori quadro Giuseppe Pavone che era presente alla riunione tecnica, copia fotostatica dell'articolo, a firma Cristina Turchet, apparso sul giornale "I1 Gazzettino" edizione di Pordenone, il giorno 11 marzo, successivo a quello della riunione, una dichiarazione datata 5.4.1995 sottoscritta da 14 arbitri della Sezione di Pordenone e diretta al Procuratore Regionale Arbitrale, una lettera 10.5.1995 del Presidente della Sezione di Pordenone al predetto Procuratore Regionale Arbitrale concernente la dichiarazione surriferita, nonchè i verbali delle deposizioni assunte da questi presso la Sezione di Pordenone. Sono acquisiti inoltre la relazione 15.4.1996 e gli ulteriori atti dell'indagine svolta, dopo l'Ordinanza di rinvio di questa Corte del 21 luglio 1995, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., quali, tra i più salienti, la lettera 6.7.1995 del Presidente della Sezione di Pordenone al Presidente dell'A.I.A., sottoscritta anche da tutti i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, di critica circa il metodo di acquisizione degli elementi di prova da parte del Procuratore Arbitrale, le dichiarazioni rese da vari arbitri e dirigenti degli stessi sulle modalità di acquisizione della sopra ricordata dichiarazione 5.4.1995 à discolpa del Sig. Baldas. Questi ha fatto pervenire memoria a difesa chiedendo di essere sentito. Al dibattimento il Procuratore Federale ha concluso per la dichiarazione di colpevolezza del Sig. Fabio Baldas, per 1a violazione a l.Li contestata, chiedendo l'irrogazione della inibizione temporanea di anni 1. E' stato sentito l'incolpato il quale non ha negato di avere più volte pronunciato, riferendosi o al Presidente dell'A.I.A. Dott. Lombardo, o a soggetti della categoria arbitrale, peraltro non nominati, 1a parola "pippa di arbitro", ma ciò ha fatto adoperandola come intercalare e cioè come parola dialettale comunemente e abitualmente usata senza significato offensivo anche se usata inopportunamente. Ha respinto l'attribuzione delle frasi più gravi riportate nella letterarelazione dell'arbitro Pavone indirizzata al Presidente del Comitato Regionale A.I.A. Friuli- Venezia Giulia, Sig. Dario Boemo. La Corte osserva: il Sig. Baldas, all'epoca Vice Commissario della C.A.N., aveva veste di relatore nella riunione, definita tecnica, tenutasi presso la Sezione A.I.A. di Pordenone il 10.3.1995, organizzata nel quadro dell'attività associativa e tecnica demandata ad ogni Sezione dal Regolamento dell'A.I.A.. Precipuo compito pertanto del Sig. Baldas, arbitro benemerito che aveva concluso brillantemente la sua carriera attiva come arbitro internazionale nel Mondiale U.S.A. 1994, doveva essere quello di relazionare sulle sue esperienze recentemente vissute, comunicandole a fini evidentemente pedagogici o comunque culturali agli arbitri della Sezione presenti alla riunione, stimati in circa 110 persone per lo più giovani. Alla riunione assisteva certamente un giornalista, come si evince dall'articolo pubblicato sul giornale "Il Gazzettino", il cui contenuto peraltro molto misurato, può costituire serio riscontro delle affermazioni certamente più dettagliate che leggonsi nella lettera-relazione dell'arbitro fuori quadro Pavone. Anche sulla scorta delle dichiarazioni rese al Procuratore Arbitrale, che eseguì la prima indagine, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione, emerge che non solo più volte il Sig. Baldas, riferendosi al Presidente dell'A.I.A. e ad altri arbitri citati o per la carica o nominativamente, li abbia definiti "pippa di arbitro", ma che li abbia anche accusati di favoritismi e carrierismo, oltrechè di incompetenza. Alcuni passaggi contenuti nell'articolo apparso sul giornale "Il Gazzettino" costituiscono conferma dei rilievi mossi all'incolpato e che si leggono con maggiore dettaglio nello scritto del Pavone: "L'arbitro triestino non ce l'ha fatta a rimanere nel recinto del regolamento. Ha ridotto all'osso il riesame delle difficoltà nella direzione del gioco più popolare. Poi come un fiume in piena ha straripato nella verifica del funzionamento e nell'organizzazione dell'associazione ..." e poi, "Un Baldas che sembrava pacato, ma solo quando è stato presentato dal Commissario salicese Mario Simionato (Can C), ha quindi puntato l'indice addebitando precise responsabilità di carenza gestionale all'attuale presidente regionale dell'Associazione Arbitri, Dario Boemo", ed ancora, "Ecco allora che Baldas non ha fatto mistero sulle diatribe con il presidente nazionale dell'A.I.A., Salvatore Lombardo, e con Stefano Tedeschi (vice), provocate anche, a suo dire, da scarsa responsabilità e professionalità carente. Scarsa professionalità: un eufemismo per evitare citazioni precise non ripetibili. Non è dato di dubitare allora che quanto riferito dal Pavone sia oggettivamente vero, se persino il cronista riportando il giudizio del Baldas, si fa carico responsabilmente di evitare "citazioni precise non ripetibili". A fronte di questa evidenza le deposizioni dei 14 arbitri sottoscrittori della nota dichiarazione a discolpa del Baldas del 5.4.1995, appaiono del tutto inattendibili se ed in quanto confermative del tenore della stessa che appare predisposta, come è risultato dalle ulteriori indagini, "ad usum delphini". L'intervento dell'incolpato, nella nota riunione, non solo ha assunto una veste comiziale connotata da rilevante vis polemica, al di fuori dei limiti e dall'oggetto della riunione stessa, ma integra appieno la violazione di cui all'att. 1, comma 3, C.G.S. che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri organismi e persone operanti nell'ambito federale. I fatti appaiono di notevole rilievo disciplinare meritevoli di adeguata sanzione, in quanto commessi in adunanza di arbitri prevalentemente giovani che vanno avviati ad una milizia sportiva rispettosa dei valori che ne costituiscono l'essenza, quali il rispetto dell'esperienza, la lealtà e la correttezza dei comportamenti in ogni rapporto inter ed extra federale, tuttavia ai fini della determinazione della stessa non può non tenersi conto della personalità dell'incolpato e dei suoi meriti sportivi, pertanto sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Baldas Fabio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 1.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it