F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 22 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA DELL’ART. 10, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. CON RIFERIMENTO ALLE CONSULTE COME DEFINITE DALL’ART. 15 LETT. A) SUB F) DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 22 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
PRONUNCIA INTERPRETATIVA DELL'ART. 10, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. CON
RIFERIMENTO ALLE CONSULTE COME DEFINITE DALL'ART. 15 LETT. A) SUB F)
DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
Un componente della Consulta di Comitato Regionale ha svolto funzioni di dirigente
accompagnatore di una squadra in occasione di una gara del Campionato di terza Catagoria.
Il fatto è stato denunziato al Presidente Federale, per il tramite della Lega Nazionale
Dilettanti, dal Comitato Regionale il quale, ravvisando nell'episodio la violazione del divieto
contenuto dall'art. 10, comma 7, delle N.O.I.F., ha ipotizzato la decadenza dalla carica federale
del predetto componente della Consulta.
Il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di instaurare procedimento per
l'interpretazione del primo comma dell'art. 10 delle N.O.I.F., a1 fine particolare di stabilire se le
Consulte previste dell'art. 15 lett. A) sub f) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
rientrino fra i collegi ai quali fa riferimento i1' citato art. 10 e quindi se i componenti delle
Consulte siano "dirigenti federali".
Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.
La Consulta è Organo Collegiale del Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti con
funzioni di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività Svolta dai Comitati medesimi
(art. 15 lett.A/ sub f/ R.LND).
Dalla definizione data dell'art. 10, comma 1, N.O.I.F. si ricava che tratto inconfondibile,
peculiare del dirigente federale è la preposizione ed organismi federali e quindi l'espletamento,
singolarmente o collegialmente, di funzioni direttive, di controllo, di carattere tecnico,
amministrativo e disciplinare, tutte identificate nello Statuto Federale (Titolo II sub a/ e sub b/ e
Titolo IV).
Nessuna di tali funzioni viene esercitata dalle Consulte dei Comitati Regionali.
Potrebbe ritenersi, stante l'ampiezza dell'accezione, che lo studio dei problemi attinenti
l'attività svolta dai Comitati e 1a conseguenziale prestazione di consulenza costituisca attività
"amministrativa", espressamente richiamata nella norma suddetta.
Ma quand'anche ciò fosse, mancherebbe pur sempre quella "preposizione" connaturale alla
figura di dirigente federale che richiede esplicazione di "azione amministrativa", seguita da
"provvedimenti" quale risultato della stessa e non consista semplicemente in espressione di
pareri.
Deve poi escludersi che i componenti- delle Consulte possano considerarsi Dirigenti
Federali perché non esiste un corrispondente organo in sede federale.
I1 secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 delle N.O.I.F. estende la qualifica di dirigente
federale anche a quei dirigenti delle Leghe che svolgono funzioni uguali a quelle considerate nel
primo periodo.
Nell'ambito propriamente federale non vi sono organi con 1e stesse funzioni delle Consulte e
quindi solo per questo non è applicabile ai suoi componenti quella estensione ai dirigenti di
Lega contenuta nel surrichiamato secondo periodo del comma 1.
Per questi motivi 1a Corte Federale,
- pronunciando sull'interpretazione dall'art. 10, comma 1, delle N.O.I.F. in relazione all'art.
15 lett. A) sub f) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, richiesta con lettera 25
maggio 1996 Prot. n. 5 5B8 GP dal Presidente Federale;
- esaminata 1a stessa sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma dell'art. 29, comma 1,
dello Statuto e dell'art. 16 n. 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva;
EMETTE
1a seguente pronuncia interpretativa:
I componenti delle Consulte presso i Comitati Regionali non possono essere considerati
dirigenti a norma dall'art. 10, comma 1, delle N.O.I.F. in quanto le loro funzioni di "studio e
consulenza" non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni "direttive, di controllo, di
carattere tecnico, ' amministrativo e disciplinare" di cui alla norma sopra richiamata.
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