F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. FILIPPINI DANILO AVYERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DELL’ESPOSTO INERENTE LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.12.1996.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. FILIPPINI DANILO AVYERSO
DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DELL'ESPOSTO INERENTE LA VALIDITA'
DELL'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.12.1996.
Con ricorso 14 marzo 1997 il Sig. Danilo Filippini, dichiarandosi "Amministratore delegato"
dall'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio ha impugnato per revocazione la decisione 7
marzo 1997 di questa Corte, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del successivo 8 marzo,
con la quale è stato dichiarato inammissibile, perchè sottoscritto da persona non legittimata, il
reclamo proposto a nome e per conto della predetta Associazione Sportiva a1 fine di ottenere
pronuncia di invalidità dell'Assemblea Federale elettiva del 14 dicembre 1996.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata decisione, egli aveva ed ha
piena legittimazione al reclamo proposto contro la validità dell'Assemblea Federale e relative
deliberazioni, nella sua qualità di "Amministratore delegato" dell'Associazione Calcio Pro Patria et
Libertate.
L'interessato ed il suo difensore comparsi all'udienza odierna hanno esposto diffusamente le
ragioni a sostegno dell'impugnazione.
La Corte osserva:
nei procedimenti davanti a questa Corte medesima l'impugnazione per revocazione è consentita
unicamente contro le decisioni relative ai giudizi a carico di dirigenti federali, come dispone l'art.
16, corona 1 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva.
Deve quindi escludersi la proponibilità del ricorso per revocazione avverso decisioni
concernenti altri giudizi o procedimenti rientranti nella sua competenza, come è quella emessa da
questa Corte il 7 marzo 1997.
Per questi motivi la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in
epigrafe proposto dal Sig. Danilo Filippini avverso la decisione di questa Corte in data 7 marzo
1997.
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