F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 5 agosto 1996 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA DI NORME STATUTARIE SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 5 agosto 1996 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA DI NORME STATUTARIE SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE A seguito di alcune richieste di interpretazione dello Statuto avanzate nel corso della riunione del Consiglio Federale del 30 luglio 1996, il Presidente Federale investiva questa Corte, a norma dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, del compito di fornire l'interpretazione di talune norme statutarie che presiedono al procedimento di elezione degli Organi di vertice della Federazione Italiana Giuoco Calcio. I quesiti proposti dal Presidente erano così testualmente formulati: 1° quesito L'articolo 18 del vigente Statuto Federale prevede, al comma 7, un ballottaggio tra due candidati nel caso in cui, con la prima votazione, non venga raggiunta la maggioranza prescritta. Si richiede di conoscere quale situazione si venga a creare nel caso in cui neppure attraverso il ballottaggio l'Assemblea pervenga ad eleggere il Presidente Federale. 2° quesito Poiché lo Statuto prevede che - in ogni caso - il candidato o i candidati debbano conseguire almeno un terzo dei voti espressi dalle Società ed Associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea, è stata affacciata l'ipotesi che tale vincolo costituisca una sorta di "pre-condizione". Ciò premesso, potrebbe configurarsi l'ipotesi che un candidato ottenga il 75% dei voti di una Lega ed il 35% dei voti di ciascuna delle altre due Leghe, mentre l'altro candidato al ballottaggio potrebbe ottenere il 25% dei voti di una Lega ed il 65% dei voti di ciascuna delle altre due Leghe. Appare pacifico che risulterebbe eletto il primo candidato, che è l'unico ad aver realizzato la condizione di ottenere il terzo dei voti richiesti. Ciò premesso, si chiede di conoscere quali conseguenze possano verificarsi nel caso in cui, una volta avvenuta l'elezione del Presidente, le elezioni relative al Vice-Presidente, ai Consiglieri Federali ed ai Revisori dei Conti si realizzino solo parzialmente. Ci si chiede altresì quali conseguenze potrebbero verificarsi per il caso inverso, vale a dire qualora non si realizzi l'elezione del Presidente e si realizzi invece l'elezione del Vice- Presidente, dei Consiglieri Federali e dei Revisori dei Conti. 3° quesito Al verificarsi dell'ipotesi di mancata elezione del Presidente Federale (e del Governo Federale) in quali termini e con quale eventuale delimitazione dei poteri potrebbe essere utilizzato 1'istituto della prorogatio? E, in particolare, il Presidente uscente, che aveva convocato l'Assemblea che non ha prodotto esito, conserva il potere di convocare una nuova Assemblea? In caso negativo, a chi spetterebbe tale potere? 4° quesito Per la eventuale nuova Assemblea, è da ritenersi che debba procedersi a nuove designazioni da parte delle Leghe ovvero che conservino validità le indicazioni precedenti? 5° quesito L'articolo 18, comma 7 prevede il ballottaggio per l'ipotesi che nessuna candidatura abbia conseguito la maggioranza indicata in precedenza. Se un candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti espressi ma non il terzo di ciascuna Lega si procede ugualmente al ballottaggio anche se l'altro candidato non ha raggiunto il "quorum", a prescindere da raggiungimento, da parte di quest'ultimo, del terzo di ciascuna Lega?""" La Corte Federale, deliberando all'unanimità, ha ritenuto, innanzitutto, la propria competenza a fornire l'interpretazione delle norme statutarie regolatrici del procedimento elettorale degli Organi di vertice della F.I.G.C.. Sotto il profilo formale, tale competenza deve configurarsi come atto dovuto dal momento che la Corte Federale non ha alcun potere di ricusare l'esercizio delle proprie funzioni interpretative quando vi sia formale richiesta da parte del Presidente Federale. Tale richiesta produce infatti l'automatica instaurazione del procedimento, tosi come si rileva dal tenore letterale dell'articolo 16, comma l, lettera a) citato. Sotto i1 profilo materiale, la competenza di questa Corte deriva dal testuale disposto dell'articolo 29 dello Statuto: -"1a Corte Federale interpreta le norme statutarie"- e riguarda, secondo richiesta la interpretazione delle sole norme sul procedimento elettorale, contenute nello Statuto della F.I.G.C., in base ai comuni principi dell'ermeneutica giuridica. Conformandosi ai quesiti così come sono stati formulati nella lettera sopra riportata dal Presidente Federale, la Corte ha motivato e dato pronuncia interpretativa nei termini seguenti. La premessa logico-giuridica da cui la Corte ritiene debba partirsi è che al momento della riunione dell'Assemblea elettiva si determina la cessazione dalle rispettive cariche del Presidente, del Vice-Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Federale, quali indicati dall'articolo 20, comma 1. Fa eccezione a tale principio i1 testuale disposto dall'articolo 20, comma 6, dello Statuto per i1 quale, la cessazione "non si estende agli Organi dell'A.I.A., agli Organi di Giustizia Sportiva e al Collegio dei Revisori dei Conti". La riunione dell'Assemblea, organo sovrano della Federazione, fa così venire meno ogni ipotesi di prorogatio, determinando l'instaurazione di un procedimento elettorale finalizzato alla costituzione dei nuovi organi federali e garantito da apposite norme di supplenza quali previste: dall'articolo 14, comma 4; dall'articolo 15, comma 3; dall'articolo 18, comma 5 dello Statuto. Pertanto, in relazione ai quesiti n. 1 e n. 3, la Corte Federale ritiene che: a) in caso di mancata elezione del Presidente Federale dopo i1 ballottaggio, ma di elezione del Vice-Presidente, spetterà a quest'ultimo, in base all'articolo 14, comma 3, l'ordinaria amministrazione della Federazione, mentre spetterà al Presidente della Corte Federale procedere alla convocazione di nuova Assemblea elettiva nei termini previsti dalla norma richiamata; b) in caso di mancata elezione del Presidente e del Vice-Presidente, ma di elezione della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio Federale, spetterà al più anziano di tali componenti l'ordinaria amministrazione in base all'articolo 18, comma 5, ferma restando la competenza del Presidente della Corte Federale per la convocazione di nuova Assemblea elettiva, in base alla normativa sopra richiamata; c) in caso di mancata elezione del Presidente, del Vice-Presidente e anche della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio Federale, le funzioni di ordinaria amministrazione competeranno, in base all'articolo 14, comma 4, al Presidente della Corte Federale che dovrà altresì provvedere alla convocazione di nuova Assemblea elettiva, in base all'articolo citato. La Corte Federale, in relazione al quesito n. 4, ritiene che le designazioni effettuate dalle Leghe conservino validità fino all'effettuazione della nuova Assemblea elettiva convocata dal Presidente della Corte Federale nei termini previsti dalle norme sopra richiamate. Tale Assemblea elettiva deve, infatti, considerarsi integrativa dell'Assemblea generale convocata in via ordinaria nella quale si è instaurato il procedimento elettivo degli Organi di vertice della F.I.G.C.. In relazione agli ulteriori specifici quesiti, la Corte Federale, per quanto riguarda il quesito n. 2, ribadisce che la nuova Assemblea, debba essere convocata anche in caso di mancata elezione del Vice-Presidente, della maggioranza dei membri elettivi del Consiglio Federale e dei Revisori dei Conti. Per quanto riguarda il quesito n. 5 (anche in riferimento alla prima parte del quesito n. 2) 1a Corte ritiene che si debba procedere al ballottaggio quando nello scrutinio nessuno è risultato eletto: o per non aver conseguito la prescritta maggioranza assoluta oppure per non aver conseguito 1e percentuali dei voti espressi dai Delegati delle Società ed Associazioni di ciascuna Lega. I1 ballottaggio è limitato ai due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi dai Delegati di ciascuna Lega, dovendo considerarsi irrilevante il voto complessivo riportato dai candidati. La Corte ritiene che in questa materia le norme non consentono se non una stretta interpretazione.
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