F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 5 agosto 1996 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA DI NORME STATUTARIE SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 5 agosto 1996 – pubbl. su www.figc.it
PRONUNCIA INTERPRETATIVA DI NORME STATUTARIE SUL PROCEDIMENTO
ELETTORALE
A seguito di alcune richieste di interpretazione dello Statuto avanzate nel corso della riunione
del Consiglio Federale del 30 luglio 1996, il Presidente Federale investiva questa Corte, a norma
dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, del compito di fornire
l'interpretazione di talune norme statutarie che presiedono al procedimento di elezione degli
Organi di vertice della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
I quesiti proposti dal Presidente erano così testualmente
formulati:
1° quesito
L'articolo 18 del vigente Statuto Federale prevede, al comma 7, un ballottaggio tra due candidati
nel caso in cui, con la prima votazione, non venga raggiunta la maggioranza prescritta.
Si richiede di conoscere quale situazione si venga a creare nel caso in cui neppure attraverso il
ballottaggio l'Assemblea pervenga ad eleggere il Presidente Federale.
2° quesito
Poiché lo Statuto prevede che - in ogni caso - il candidato o i candidati debbano conseguire
almeno un terzo dei voti espressi dalle Società ed Associazioni di ciascuna Lega, secondo
l'effettiva rappresentanza in Assemblea, è stata affacciata l'ipotesi che tale vincolo costituisca
una sorta di "pre-condizione".
Ciò premesso, potrebbe configurarsi l'ipotesi che un candidato ottenga il 75% dei voti di una
Lega ed il 35% dei voti di ciascuna delle altre due Leghe, mentre l'altro candidato al
ballottaggio potrebbe ottenere il 25% dei voti di una Lega ed il 65% dei voti di ciascuna delle
altre due Leghe. Appare pacifico che risulterebbe eletto il primo candidato, che è l'unico ad aver
realizzato la condizione di ottenere il terzo dei voti richiesti.
Ciò premesso, si chiede di conoscere quali conseguenze possano verificarsi nel caso in cui, una
volta avvenuta l'elezione del Presidente, le elezioni relative al Vice-Presidente, ai Consiglieri
Federali ed ai Revisori dei Conti si realizzino solo parzialmente.
Ci si chiede altresì quali conseguenze potrebbero verificarsi per il caso inverso, vale a dire
qualora non si realizzi l'elezione del Presidente e si realizzi invece l'elezione del Vice-
Presidente, dei Consiglieri Federali e dei Revisori dei Conti.
3° quesito
Al verificarsi dell'ipotesi di mancata elezione del Presidente Federale (e del Governo Federale)
in quali termini e con quale eventuale delimitazione dei poteri potrebbe essere utilizzato
1'istituto della prorogatio?
E, in particolare, il Presidente uscente, che aveva convocato l'Assemblea che non ha prodotto
esito, conserva il potere di convocare una nuova Assemblea?
In caso negativo, a chi spetterebbe tale potere?
4° quesito
Per la eventuale nuova Assemblea, è da ritenersi che debba procedersi a nuove designazioni da
parte delle Leghe ovvero che conservino validità le indicazioni precedenti?
5° quesito
L'articolo 18, comma 7 prevede il ballottaggio per l'ipotesi che nessuna candidatura abbia
conseguito la maggioranza indicata in precedenza.
Se un candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti espressi ma non il terzo di ciascuna Lega
si procede ugualmente al ballottaggio anche se l'altro candidato non ha raggiunto il "quorum", a
prescindere da raggiungimento, da parte di quest'ultimo, del terzo di ciascuna Lega?"""
La Corte Federale,
deliberando all'unanimità, ha ritenuto, innanzitutto, la propria competenza a fornire
l'interpretazione delle norme statutarie regolatrici del procedimento elettorale degli Organi di
vertice della F.I.G.C..
Sotto il profilo formale, tale competenza deve configurarsi come atto dovuto dal momento
che la Corte Federale non ha alcun potere di ricusare l'esercizio delle proprie funzioni
interpretative quando vi sia formale richiesta da parte del Presidente Federale. Tale richiesta
produce infatti l'automatica instaurazione del procedimento, tosi come si rileva dal tenore
letterale dell'articolo 16, comma l, lettera a) citato.
Sotto i1 profilo materiale, la competenza di questa Corte deriva dal testuale disposto
dell'articolo 29 dello Statuto: -"1a Corte Federale interpreta le norme statutarie"- e riguarda,
secondo richiesta la interpretazione delle sole norme sul procedimento elettorale, contenute
nello Statuto della F.I.G.C., in base ai comuni principi dell'ermeneutica giuridica.
Conformandosi ai quesiti così come sono stati formulati nella lettera sopra riportata dal
Presidente Federale, la Corte ha motivato e dato pronuncia interpretativa nei termini seguenti.
La premessa logico-giuridica da cui la Corte ritiene debba partirsi è che al momento della
riunione dell'Assemblea elettiva si determina la cessazione dalle rispettive cariche del
Presidente, del Vice-Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Federale, quali indicati
dall'articolo 20, comma 1. Fa eccezione a tale principio i1 testuale disposto dall'articolo 20,
comma 6, dello Statuto per i1 quale, la cessazione "non si estende agli Organi dell'A.I.A., agli
Organi di Giustizia Sportiva e al Collegio dei Revisori dei Conti".
La riunione dell'Assemblea, organo sovrano della Federazione, fa così venire meno ogni
ipotesi di prorogatio, determinando l'instaurazione di un procedimento elettorale finalizzato alla
costituzione dei nuovi organi federali e garantito da apposite norme di supplenza quali previste:
dall'articolo 14, comma 4; dall'articolo 15, comma 3; dall'articolo 18, comma 5 dello Statuto.
Pertanto, in relazione ai quesiti n. 1 e n. 3, la Corte Federale ritiene che:
a) in caso di mancata elezione del Presidente Federale dopo i1 ballottaggio, ma di elezione del
Vice-Presidente, spetterà a quest'ultimo, in base all'articolo 14, comma 3, l'ordinaria
amministrazione della Federazione, mentre spetterà al Presidente
della Corte Federale procedere alla convocazione di nuova Assemblea elettiva nei termini
previsti dalla norma richiamata;
b) in caso di mancata elezione del Presidente e del Vice-Presidente, ma di elezione della
maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio Federale, spetterà al più anziano di tali
componenti l'ordinaria amministrazione in base all'articolo 18, comma 5, ferma restando la
competenza del Presidente della Corte Federale per la convocazione di nuova Assemblea
elettiva, in base alla normativa sopra richiamata;
c) in caso di mancata elezione del Presidente, del Vice-Presidente e
anche della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio
Federale, le funzioni di ordinaria amministrazione competeranno, in
base all'articolo 14, comma 4, al Presidente della Corte Federale che
dovrà altresì provvedere alla convocazione di nuova Assemblea elettiva,
in base all'articolo citato.
La Corte Federale, in relazione al quesito n. 4, ritiene che le designazioni effettuate dalle
Leghe conservino validità fino all'effettuazione della nuova Assemblea elettiva convocata dal
Presidente della Corte Federale nei termini previsti dalle norme sopra richiamate. Tale
Assemblea elettiva deve, infatti, considerarsi integrativa dell'Assemblea generale convocata in
via ordinaria nella quale si è instaurato il procedimento elettivo degli Organi di vertice della
F.I.G.C..
In relazione agli ulteriori specifici quesiti, la Corte
Federale, per quanto riguarda il quesito n. 2, ribadisce che la nuova Assemblea, debba essere
convocata anche in caso di mancata elezione del Vice-Presidente, della maggioranza dei
membri elettivi del Consiglio Federale e dei Revisori dei Conti.
Per quanto riguarda il quesito n. 5 (anche in riferimento alla prima parte del quesito n. 2)
1a Corte ritiene che si debba procedere al ballottaggio quando nello scrutinio nessuno è
risultato eletto: o per non aver conseguito la prescritta maggioranza assoluta oppure per non
aver conseguito 1e percentuali dei voti espressi dai Delegati delle Società ed Associazioni di
ciascuna Lega. I1 ballottaggio è limitato ai due candidati che abbiano riportato la più elevata
somma percentuale dei voti espressi dai Delegati di ciascuna Lega, dovendo considerarsi
irrilevante il voto complessivo riportato dai candidati. La Corte ritiene che in questa materia
le norme non consentono se non una stretta interpretazione.