F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 23 N. 4 DELLO STATUTO FEDERALE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 23 N. 4 DELLO STATUTO FEDERALE.
La Corte Federale esprime il parere che l'articolo 23, comma 4 dello Statuto vada interpretato, in
considerazione del carattere eccezionale delle norme che sanciscono ipotesi di incompatibilità,
nel senso:
1) che nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione sia consentito il contemporaneo
svolgimento delle funzioni relative alle due cariche in relazione alle quali dovrà aver luogo
l'opzione;
2) che, in conseguenza di tale possibilità, non possa configurarsi una fattispecie di opzione
implicita a causa dell'effettivo esercizio dell'una e/o dell'altra carica;
3) che soltanto dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'opzione, è stabilita una
automatica decadenza di diritto dalla carica precedentemente ricoperta, per effetto
dell'assunzione della nuova carica;
4) che tale situazione di contemporaneo esercizio delle funzioni connesse ad entrambe 1e
cariche trova il suo limite nei principi generali di diritto che precludono la gestione da parte del
medesimo soggetto di interessi pubblici laddove eventualmente essi si trovino in evidente
oggettivo conflitto.