F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MANGINI GIUSEPPE, PRESIDENTE C.R. CAMPANIA S.G.S.,PARISIO FILIPPO, PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI, NOBILE GENNARO, GIA’ SEGRETARIO COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI E TESSERATI DIVERSI DELL’A.C. ATLETICO NAPOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI IN RELAZIONE A GARE DEL TORNEO ESORDIENTI PROVINCIALI 1994/95, NONCHE’ DELL’A.C. ATLETICO NAPOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI
MANGINI GIUSEPPE, PRESIDENTE C.R. CAMPANIA S.G.S.,PARISIO FILIPPO,
PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI, NOBILE GENNARO, GIA'
SEGRETARIO COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI E TESSERATI DIVERSI
DELL'A.C. ATLETICO NAPOLI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI IN RELAZIONE A GARE DEL TORNEO
ESORDIENTI PROVINCIALI 1994/95, NONCHE' DELL'A.C. ATLETICO NAPOLI, PER
VIOLAZIONE DELL'ART.6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
ED OGGETTIVA.
La Corte osserva:
Il Mangini Giuseppe ed il Parisio Filippo, rispettivamente Presidente del Comitato Regionale
Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e del Comitato Provinciale di Napoli,
devono rispondere di violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
nel giugno 1995, arbitrariamente esteso gli effetti assolutori, nei confronti dall'A.C. Atletico
Napoli, di una decisione della C.A.F., relativa ad un ricorso avverso una decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado, ed altre analoghe decisioni, adottate successivamente dallo stesso Giudice
Sportivo, contro la stessa società, avverso le quali quest'ultima non aveva presentato alcun
ricorso. Il fatto è pacifico: in occasione della gara del 15.1.1995 del Torneo Esordienti
Bruscolotti/Atletico Napoli, la seconda società aveva impiegato un calciatore e un guardalinee
di parte non in possesso dei requisiti richiesti.
A seguito di reclamo della S.C. Bruscolotti, il Giudice Sportivo aveva inflitto alla A.C.
Atletico Napoli le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda di L. 150.000. Ricorrendo
alla C.A.F., l'A.C. Atletico Napoli aveva esposto che il calciatore (Ventimiglia Salvatore) era
regolarmente tesserato e che il guardalinee di parte (Trionfante Severino) era, in realtà, suo
dirigente, come da verbale assembleare spedito al Comitato Provinciale a mezzo raccomandata.
La C.A.F., a seguito di chiarimenti forniti dal Comitato Provinciale, accoglieva il ricorso e
ripristinava il risultato di 2 a 1 acquisito in campo.
Successivamente, gli incolpati decisero di estendere la decisione della C.A.F. ad altre
decisioni del Giudice Sportivo, tutte aventi ad oggetto la posizione irregolare del calciatore
Ventimiglia, anche se, avverso queste decisioni, l'Atletico Napoli non aveva presentato ricorso
alla C.A.F..
A seguito di ciò l'Atletico Napoli fu ammesso a disputare 1e finali, al posto dello S.C.
Bruscolotti.
Sia il Mangini che il Parisio non hanno negato l'addebito (la decisione contestata fu del
Parisio, d'intesa con il Mangini), ma si sono difesi, sostenendo di non avere avuto nella vicenda
alcun interesse personale, rilevando le identità delle posizioni (quello per la quale vi era stato il
ricorso alla C.A.F. e le altre) e ponendo in evidenza 1a necessità e l'esigenza di far proseguire i1
Torneo.
La Corte osserva che le giustificazioni non fanno venire meno l'illegittimità della decisione
(gli incolpati sapevano di non avere i1 potere di estendere il giudicato della C.A.F. ai casi, ove
non vi era stato ricorso) e rileva che la decisione di che trattasi comportò, comunque, un danno
per la S.C. Bruscolotti, che avrebbe potuto approfittare dell'errore dell'Atletico di non aver
impugnato anche le altre decisioni.
Deve essere, pertanto, affermata la responsabilità del Mangini e del Parisio. Tuttavia, tenuto
conto delle circostanze che i predetti agirono, nella sostanza, per riportare a soluzioni analoghe
episodi uguali, si ritiene di contenere la sanzione da applicare ad entrambi alla inibizione
temporanea a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per 1a durata di un mese (art. 9 lett. e/
C.G.S.).
Al Nobile Gennaro, segretario del Comitato Provinciale di Napoli, viene addebitato il fatto
di avere fornito alla C.A.F., che ne aveva fatto richiesta, notizie non corrispondenti al vero, in
ordine al tesseramento del calciatore Ventimiglia e del dirigente Trionfante.
La responsabilità del Nobile è provata dagli accertamenti condotti dall'Ufficio Indagini, dai
quali é risultato che la posizione del calciatore
Ventimiglia era irregolare in quanto il relativo "cartellino" era privo della fotografia del
giovane. Della posizione del calciatore sarebbe stata avvertita la società e il suo Presidente
Peluso Antonio avrebbe consegnato al Nobile la foto mancante, che però - secondo quanto
dichiarato dal Nobile stesso - il segretario avrebbe riposto in un cassetto della scrivania
dell'Ufficio Tesseramento, ove non era stato mai ritrovato. Presso detto Ufficio anche il
cartellino era risultato "disperso" e non risultavano esservi state richieste di regolarizzazione del
tesseramento del calciatore, nè di rilascio di duplicato del cartellino.
Quanto alla posizione del Trionfante, il Nobile ha dichiarato di aver visto un verbale di
assemblea redatto dall'Atletico Napoli, ma di non averne letto il contenuto (in seguito, il
segretario Nobile ha sostenuto di non essere certo se il verbale di assemblea fosse relativo
all'Atletico Napoli o ad altra società, avente una denominazione simile).
Da quanto precede appare evidente che il Nobile, quando inviò alla C.A.F. la raccomandata in
data 9.5.1995, attestante di aver ricevuto dall'Atletico Napoli una raccomandata contenente un
"verbale di assemblea", nonchè di aver trasmesso all'Ufficio Tesseramento le foto del
Ventimiglia "per quanto di competenza", fornì informazioni non corrispondenti a verità.
Deve essere di conseguenza affermata la responsabilità del Nobile e sanzione congrua,
considerando la gravità del fatto, appare quella dell'inibizione temporanea per la durata di sei
mesi.
Al Peluso Antonio, Presidente dall'A.C. Atletico, viene addebitato di aver reso a11'Ufficio
Indagini dichiarazioni non vere, in ordine alla spedizione della raccomandata contenente il
verbale di assemblea societaria.
In proposito, la Corte ritiene che non si sia raggiunta la prova certa della responsabilità
dell'incolpato, dato che se può apparire strano (come osservato dall'Ufficio Indagini) che il
Peluso abbia dichiarato di non ricordare la data della raccomandata, non si può escludere che la
spedizione sia, in effetti, avvenuta. Deve, pertanto, pervenirsi al proscioglimento del predetto
dirigente e conseguentemente della società.
Al Trionfante e al Ventimiglia viene, infine, addebitato di non aver risposto alla
convocazione dell'Ufficio Indagini. Poichè non vi è la prova che i due siano stati effettivamente
avvertiti (il secondo risulta, inoltre essere un ragazzo di 11 anni), deve pervenirsi, anche nei loro
confronti, ad una decisione di proscioglimento.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i Signori Mangini Giuseppe, Parisio Filippo e Nobile Gennaro
responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge rispettivamente ai Signori Mangini
Giuseppe e Parisio Filippo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 1 ed a Nobile
Gennaro quella per mesi 6. Proscioglie i Signori Peluso Antonio, Trionfante Severino e
Ventimiglia Salvatore.
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