F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 23 N. 4 DELLO STATUTO FEDERALE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 23 N. 4 DELLO STATUTO FEDERALE.
Con nota del 21 ottobre 1996 il Commissario Straordinario della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dal Presidente della Lega
Professionisti Serie C, ha sottoposto a questa Corte Federale quesito in ordine alla corretta
interpretazione dall'art. 23, comma 4, dello Statuto Federale, secondo cui "in caso di
incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche di spettanza.
In difetto di tale opzione l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da
quella precedentemente ricoperta, e ciò con riferimento alle situazioni di incompatibilità che
potrebbero verificarsi a seguito delle prossime elezioni dei nuovi organi direttivi della
Federazione. In particolare, il quesito verte sul punto se il soggetto titolare di due cariche,
durante il periodo di un mese entro il quale deve esercitare l'opzione, possa ricoprire ed
esercitare contemporaneamente le relative funzioni ovvero se l'assunzione di funzioni del nuovo
incarico determini immediatamente la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta. I1
Commissario Straordinario,nel mentre ritiene preferibile la tesi che l'eventuale compimento di
atti inequivoci di esercizio alle funzioni della nuova carica federale costituirebbe sicuro sintomo
dell'accettazione della stessa, con la conseguenza che non sarebbe più possibile alcuna opzione
nel residuo lasso di tempo fino al termine dei previsti trenta giorni, prospetta tuttavia il dubbio
se la citata disposizione dall'art. 23 non possa interpretarsi in modo meno rigoroso, nel senso
cioè che, pur in presenza di un atto significativo, non si possa escludere che l'accettazione
implicita della nuova carica non precluda la permanenza dell'interessato nella carica precedente
fino all'adempimento delle scadenze statutarie per l'elezione dei nuovi organi federali e,
comunque, per non oltre i trenta giorni.
Questa Corte osserva che, pur in presenza di situazioni di incompatibilità normativamente
indicata nei commi 2 e 3 dall'art. 23 dello Statuto, il successivo comma 4 non stabilisce una
decadenza immediata dalla carica precedentemente ricoperta per effetto dell'assunzione della
nuova carica, ma attribuisce al soggetto un diritto di opzione, da esercitarsi entro un mese, per
una delle due cariche; solo in difetto di tale opzione è disposto, con presunzione assoluta, che
l'assunzione del nuovo ufficio implica di diritto la decadenza da quello precedentemente
ricoperto. Esiste, perciò, un periodo temporale, uno spatium deliberandi assegnato ai fini
dell'esercizio del diritto di opzione, nel corso del quale l'interessato continua ad essere titolare
delle due cariche, tant'è che, in difetto di opzione, la decadenza dalla prima opera soltanto dopo
che sia decorso il termine assegnatogli.
La Corte, in materia di incompatibilità e di conseguenti decadenze (specie se regolate in
forza di presunzioni), è dell'avviso che sia più corretto, alla stregua di generali principi di diritto
concernenti norme di carattere eccezionale, escludere interpretazioni estensive, specie se non si
rinvengono, com'è nella specie, divieti immediatamente diretti ad impedire (anche per
l'esigenza, pur doverosa, di tener conto della continuità dell'azione amministrativa) il
contemporaneo svolgimento, per un periodo comunque assai breve, di funzioni proprie delle due
cariche. Ragioni, dunque, riconducibili ad una complessiva coerente interpretazione letterale,
logica e sistematica inducono a propendere per la tesi che sia consentito, nella situazione data, il
contestuale esercizio di funzioni proprie delle due cariche, senza che il compimento di attività
rientranti nei compiti della nuova carica possa - per implicito, prima della scadenza del termine
di un mese conferito per l'opzione e in mancanza della stessa - determinare l'immediata
decadenza della precedente. Il che equivale a ritenere non condivisibile l'orientamento volto a
configurare una fattispecie di opzione implicita a causa dell'effettivo esercizio di attività proprie
dell'una e/o dell'altra carica.
Tuttavia, ad avviso di questa Corte, un limite al contemporaneo svolgimento delle funzioni
deve essere formulato per i casi in cui esso si correli imprescindibilmente ai generali principi
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Si tratta di quelle situazioni
nelle quali la gestione contestuale di interessi pubblici da parte del medesimo soggetto comporti
il verificarsi di un evidente oggettivo conflitto fra 91i stessi. L'ordinamento, infatti, non può
tollerare palesi violazioni di tali principi, ma il rimedio non è rinvenibile in una sanzione di
immediata decadenza di carattere generale, sibbene nell'obbligo di astensione dalla cura di uno
degli interessi in conflitto. La Corte stessa, in questi casi, può essere prontamente investita della
questione, dagli organi federali che rappresentano la Federazione o da quelli coinvolti nella
vicenda, nell'ambito del compito, ad essa attribuito, di dirimere i conflitti che insorgono tra gli
organi stessi (art. 29 Statuto).
Conclusivamente, tutto ciò premesso e considerato, la Corte Federale esprime il parere che
l'art. 23, comma 4, dello Statuto vada interpretato, in considerazione del carattere eccezionale
delle norme che sanciscono ipotesi di incompatibilità, nel senso:
1) che, nel periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione, sia consentito il contemporaneo
svolgimento delle funzioni relative alle due cariche in relazione alle quali dovrà aver luogo
l'opzione;
2) che, in conseguenza di tale possibilità, non possa configurarsi una fattispecie di opzione
implicita a causa dell'effettivo esercizio dell'una e/o dell'altra carica;
3) che, soltanto dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'opzione, è stabilita una
automatica decadenza di diritto dalla carica precedentemente ricoperta, per effetto
dell'assunzione della nuova carica;
4) che tale situazione di contemporaneo esercizio delle funzioni connesse ad entrambe le cariche
trova il suo limite nei principi generali di diritto che precludono 1a gestione da parte del
medesimo soggetto di interessi pubblici laddove eventualmente essi si trovino in evidente
oggettivo conflitto.