F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 5 marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DEL G.S. PIANESE AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIETA’ DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA DELLA L.N.D. DEL 13.7.1996.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 5 marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DEL G.S. PIANESE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIETA' DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA DELLA L.N.D. DEL 13.7.1996. Nel corso dei lavori assembleari delle Società del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi in Torino il 13 luglio 1996, il G.S. Pianese presentò riserva scritta avverso la validità dell'Assemblea e, in termini, inoltrò reclamo. In particolare, per quanto attiene alla regorità dello svolgimento dell'assemblea che soltanto, in questa sede, può formare oggetto di cognizione ai sensi dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, la Società ha dedotto: a) organizzazione e metodo elettivo in violazione del principio di segretezza del voto; b)votazione da parte di rappresentanti di società privi di potere. Sono stati acquisiti tutti i documenti relativi all'Assemblea e cioè l'avviso di convocazione, il verbale di assemblea con gli allegati, ordini del giorno, mozioni, i verbali della "Commissione Verifica Poteri" e di scrutinio, la riserva di reclamo, le schede di votazione e le "deleghe di rappresentanza". L'Ufficio Indagini, a seguito dell'ordinanza 18.11.1996 di questa Corte, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.2/Cf del successivo 19.11.1996, ha riferito: 1) che trenta deleghe di rappresentanza risultano prive dei requisiti regolamentari; 2) che altre deleghe presentano firma non autentica del legale rappresentante, come accertato mediante perizia sommaria da parte di esperto; 3) che numerose deleghe risultano in bianco (sette), senza timbro della società e senza data (tre), senza data (diciassette), senza timbro della società (quarantotto); 4) che alcune schede, con certezza (due), ed altre, con probabilità, (diciassette), risultano vergate dalla stessa mano; 5) che dall'interrogatorio del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Disciplinare del Comitato, delegati per la verifica dei poteri, nonché della signora Carla Bosio, dipendente del Comitato stesso, e della signora Marta Bruna, collaboratrice e Delegata del Calcio Femminile, è emerso: - che le schede di votazione furono consegnate agli elettori all'atto della verifica poteri mediante busta nominativa; - che le deleghe furono controllate in modo approssimativo e che l'operazione si svolse nell'arco di un'ora ed in condizioni di estrema confusione; - che le deleghe furono consegnate in bianco e che furono anche rilasciati duplicati di deleghe a coloro che dichiaravano di aver smarrito o dimenticato nella sede sociale l'originale; - che non si procede "sempre" all'identificazione delle persone portatrici di deleghe; - che non fu esteso uno specifico verbale per le operazioni di voto, ma solo un verbale con i risultati delle operazioni; - che le operazioni di voto e relativo imbussolamento delle schede non avvenne per chiamata nominativa ma i delegati provvidero all'operazione personalmente ed in maniera disordinata; - che il controllo dell'imbussolamento fu anch'esso approssimativo data la estrema confusione in cui l'operazione si svolse; - che collaboratori e dipendenti del Comitato aiutarono alcuni delegati a compilare schede di votazione con riferimento ai nominativi contenuti nelle liste elettorali. Preliminarmente la Corte accerta che il presente procedimento è stato instaurato e si è svolto regolarmente ai sensi dall'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo è stato presentato il 17 luglio 1996, nei cinque giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, con contestuale rimessione di copia dello stesso al Presidente del Comitato Regionale Piemonte- Valle d'Aosta, Sig. Salvatore Fusco ed al Presidente Federale. Nè il Sig. Fosco, che può considerarsi "parte" del procedimento ed allo stesso interessato per la sua qualità di Presidente dell'Organo che aveva convocato l'Assemblea e come eletto alla stessa carica nell'Assemblea del 13 luglio, nè la stessa Società reclamante hanno chiesto di essere ascoltati e/o di consultare gli atti del procedimento ai sensi dall'art. 16/2 benché questi debba considerarsi iniziato e pendente fin dalla proposizione del reclamo. Nel merito la Corte osserva che appare inequivocabilmente accertato: - che l'assemblea e le votazioni si sono svolte in clima generale di confusione che ha provocato un'approssimativa e quindi insufficiente verifica dei poteri ed una palese violazione della segretezza del voto, consistente: a) nella consegna delle schede di votazione al momento della verifica dei poteri anziché, per chiamata, al momento delle operazioni di voto; b) nello stesso svolgimento delle operazioni di voto in occasione delle quali collaboratori e dipendenti del Comitato hanno addirittura assistito i delegati a compilare le schede di votazione con riferimento ai nominativi contenuti nelle liste elettorali; - che non vi è stato puntuale controllo delle deleghe, a parte 1e visto,se irregolarità delle stesse accertate dall'Ufficio Indagini, e non vi è astato neppure controllo nell'imbussolamento delle schede di votazione; - che, infine, di 8 deleghe è stata rilevata, dall'espletata perizia, la firma apocrifa del legale rappresentante della Società avente diritto di voto. A quanto sopra si aggiunge il fatto che non esiste un verbale che descriva appropriatamente le modalità esecutive delle operazioni di voto, limitandosi, quello esteso, a riportare solo i risultati delle votazioni. Devono quindi ritenersi violate le disposizioni che regolano lo svolgimento delle Assemblee Federali (art. 2 delle N.O.I.F.), più precisamente quelle essenziali attinenti alla segretezza, poiché si doveva procedere alla elezione di persone alle cariche del Comitato, ed alle fondamentali garanzie di democraticità e libertà delle operazioni di voto. La Corte ritiene inoltre che per un numero così elevato di irregolarità formali e sostanziali non si debbano neppure esentare da responsabilità gli autori di esse e cioè le persone preposte al regolare svolgimento dell'Assemblea ed alla verifica dei poteri. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul reclamo proposto dal G.S. Pianese di San Raffaele Cimena (Torino), così provvede: - dichiara l'invalidità dell'Assemblea delle Società del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta tenutasi il 13 luglio 1996; - dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza; - ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it