F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MUSUMECI GIUSEPPE, GIA’ PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PIRRO MICHELE, PAPAVERONE ROBERTO,AMMINISTRATORE UNICO U.S. LATINA, MAZZA CESARE,PRESIDENTE CENTESE CALCIO,NONCHE’ DELL’ U.S. LATINA E DELLA CENTESE CALCIO,RISPETTIVAMENTE I TESSERATI PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE, IN VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.8 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI,E LE SOCIETA’AI SENSI DELL’ART.6 COMMI 1 E 2C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MUSUMECI
GIUSEPPE, GIA' PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO E CONSIGLIERE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PIRRO MICHELE, PAPAVERONE
ROBERTO,AMMINISTRATORE UNICO U.S. LATINA, MAZZA CESARE,PRESIDENTE
CENTESE CALCIO,NONCHE' DELL' U.S. LATINA E DELLA CENTESE
CALCIO,RISPETTIVAMENTE I TESSERATI PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE,
IN VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.8 COMMI 1 E 2
DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI,E LE
SOCIETA'AI SENSI DELL'ART.6 COMMI 1 E 2C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA E
OGGETTIVA.
Il Procuratore Federale, a seguito della denuncia del 4.7.1994 sporta da Mecozzi Silvano, Direttore
Sportivo, riguardante pretesi comportamenti antire9olamentari posti in essere da Pirro Michele,
rilevava, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, che Pirro Michele aveva svolto nelle
stagioni sportive 1992/93, in favore dall'U.S. Latina e 1993/94, in favore della Centese Calcio
S.p.A. e del Giarre Calcio S.p.A., le funzioni di Direttore Sportivo senza averne titolo e che
Papaverone Roberto, Amministratore Unico dall'U.S. Latina S.r.L., nella stagione sportiva 1992/93,
Mazza Cesare, Presidente della Centese Calcio S.p.A., nella stagione sportiva 1993/94, e Musumeci
Giuseppe, Presidente del Giarre Calcio S.p.A. e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, nella
stagione sportiva 1993/94, si erano avvalsi dell'opera del Pirro, contravvenendo a quanto disposto
dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
Pertanto, sul presupposto che i fatti descritti integravano gli estremi della violazione di cui all'art. 1
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del succitato
Regolamento, con atto dell'8.6.1996 deferiva alla Corte Federale: Musumeci Giuseppe, già
Presidente del Giarre Calcio S.p.A. e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, Pirro Michele,
Papaverone Roberto, Amministratore Unico dall'U.S. Latina S.r.l, Mazza Cesare, Presidente della
Centese Calcio S.p.A., nonché l'U.S. Latina S.r.l., e la Centese Calcio S.p.A. per rispondere i primi
quattro della violazione di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.
8 commi 1 e 2 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per aver tenuto le
condotte antiregolamentari sovra riferite, e le società della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2
del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai
propri collaboratori ed ai propri Presidenti.
La Corte Federale rileva che la prova dei fatti è chiaramente desumibile dagli accertamenti compiuti
dall'Ufficio Indagini, in particolare dall'esame dei tabulati concernenti 1e presenze nella sede del
calcio-mercato negli anni 1992/1993.
Infatti, il Pirro figura presente nei quadri dall'U.S. Latina per le operazioni di calcio-mercato nel
novembre del 1992, nei quadri della Centese Calcio per le operazioni di calcio-mercato nel luglio
1993, nonché, quale Direttore sportivo, nei quadri del Giarre Calcio per le operazioni di calciomercato
nel novembre 1993 (mandato che risulta anche dalla lettera datata 1.10.1993 del Giarre
Calcio).
Pertanto, nei confronti del Pirro, privo di titolo legale a svolgere le attività sovramenzionate, va
irrogata la sanzione dell'inibizione per un anno all'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Direttori
Sportivi.
Dell'Attività abusiva svolta dal Pirro per le società Latina, Centese Calcio e Dell'attività abusiva
svolta dal Pirro Giarre Calcio devono conseguentemente risponderne i Presidenti quali legali
rappresentanti delle società predette, Sigg.ri Papaverone Roberto, Mazza Cesare e Musumeci
Giuseppe, per i quali si ritiene congrua la sanzione dell'inibizione temporanea per la durata di mesi
uno,nonché le Società, responsabili direttamente e oggettivamente della violazione ascritta al Pirro
ed ai rispettivi presidenti, alle quali va irrogata la sanzione di un milione d'ammenda.
Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritta ed infligge ai
Sigg.ri Giuseppe Musumeci, Roberto Papaverone e Cesare Mazza la sanzione dell'inibizione per
mesi 1; al Sig. Michele Pirro la sanzione dell'inibizione per anni 1 all'iscrizione nell'Elenco Speciale
dei Direttori Sportivi; alla U.S. Latina (ora Pot. Citta di Latina S.r.l.) ed alla Centese Calcio la
sanzione dell'ammenda di L. 1.000.000.
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